Cassazione Penale, Ordinanza n. 20058/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il fatto concreto riguardava una perquisizione eseguita dagli operanti, durante la quale l'imputata avrebbe posto in essere condotte fisicamente e verbalmente violente in opposizione all'atto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti profili diretti a contestare il giudizio di responsabilità, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, assumendo una ricostruzione del fatto incompleta e censurando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 393-bis c.p., ritenuta invece non operante dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una contestazione del giudizio di responsabilità fondata su una ricostruzione parziale del fatto, omettendo di confrontarsi con le condotte fisicamente e verbalmente violente poste in essere in opposizione alla perquisizione, condotte idonee a integrare senza incertezze gli elementi del reato. Ha inoltre rilevato che la decisione di merito sull'inapplicabilità dell'art. 393-bis c.p. non era stata specificamente contrastata. All'inammissibilità consegue la statuizione ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama l'inapplicabilità della causa o disciplina invocata dalla difesa rispetto alla fattispecie concreta, senza che tale valutazione sia stata specificamente censurata in ricorso.
All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche/processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente proporre una diversa lettura del fatto quando la sentenza impugnata abbia già descritto condotte concretamente idonee a integrare il reato; il ricorso che trascuri elementi fattuali decisivi è inammissibile.
- La censura sull'elemento soggettivo deve confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione dei giudici di merito e non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa e parziale delle circostanze di fatto.
- Quando il giudice di merito esclude l'applicabilità di una disposizione invocata dalla difesa, il ricorso per cassazione deve confutare specificamente tale ratio decidendi; in mancanza, il motivo è privo di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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