Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27902/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009 emesso dal Comune. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario provinciale, che aveva rigettato il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Il Comune ricorre per cassazione sostenendo, con due motivi, che tale declaratoria fosse illegittima: con il primo denuncia nullità della sentenza e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere senza considerare che il Comune aveva sì emesso un avviso di rettifica dell'originario accertamento, ma poi aveva anche annullato tale atto di rettifica; con il secondo deduce omesso esame di un fatto decisivo, cioè proprio l'annullamento dell'avviso in rettifica. La contribuente resiste con controricorso e sostiene, tra l'altro, il difetto di interesse del Comune a ricorrere.

La decisione

La Corte di cassazione ritiene fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Osserva che la cessazione della materia del contendere richiede un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale dedotta in giudizio riconosciuto da entrambe le parti con conclusioni conformi; se il fatto sopravvenuto è allegato solo da una parte e l'altra lo contesta, il giudice non può limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, ma deve valutare se il fatto abbia realmente soddisfatto la pretesa azionata o conduca a una decisione di merito. Poiché nel caso concreto il Comune aveva contestato l'idoneità del fatto sopravvenuto e aveva documentato l'annullamento dell'avviso in rettifica, la CTR avrebbe dovuto esaminare il fatto e non dichiarare automaticamente cessata la materia del contendere. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sua violazione è dedotta come vizio della motivazione/sentenza per avere il giudice pronunciato cessazione della materia del contendere senza il necessario esame della situazione processuale e sostanziale.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È invocato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta carente per avere dichiarato cessata la materia del contendere senza adeguato accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazionali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento della Corte per distinguere tra omessa pronuncia su una questione proposta e omesso esame di un fatto.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio che sia riconosciuto da entrambe le parti, le quali devono formulare conclusioni conformi in tal senso.
  • Se il fatto sopravvenuto che si assume idoneo a far cessare la materia del contendere è allegato da una sola parte e contestato dall'altra, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma deve verificarne l'effettiva idoneità a incidere sulla pretesa azionata.
  • Quando il fatto sopravvenuto determina il soddisfacimento del diritto azionato, il giudice deve valutare l'interesse ad agire residuo e non limitarsi a una pronuncia meramente processuale priva di verifica sostanziale.
  • La distinzione tra omessa pronuncia e omesso esame di fatto va ricondotta alla circostanza che la questione/fatto sia stato ritualmente introdotto e richiesto all'attenzione del giudice, poiché in tal caso il vizio è di mancata decisione sulla questione proposta.
  • Nel processo tributario, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non può fondarsi su una ricostruzione unilaterale e incontestata solo apparente, ma richiede una valutazione effettiva del rapporto tra atto originario, eventuale atto sostitutivo o rettificativo e sua successiva sorte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.