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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22364/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di occupazione ed espropriazione di un fondo. In un primo giudizio la proprietaria aveva chiesto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e, separatamente, il pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima. Dopo varie fasi processuali e una precedente pronuncia di cassazione, la Corte d'appello, decidendo sull'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione, ha ritenuto che la titolarità passiva del debito gravasse anche sulla società ricorrente, richiamando il giudicato formatosi nel diverso giudizio risarcitorio, in cui era stata affermata la sua legittimazione passiva. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 834 c.c. e 81 c.p.c., sostenendo che il giudicato sul risarcimento da occupazione appropriativa non poteva estendersi alla distinta domanda di indennità di occupazione legittima, perché le due azioni hanno petitum e causa petendi diversi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e dell'art. 115 c.p.c., contestando nel merito la sussistenza della propria legittimazione passiva e la responsabilità concorrente, affermando di aver agito soltanto quale concessionaria/esecutrice dei lavori per conto del Comune, unico beneficiario dell'opera pubblica, senza trasferimento o delega di poteri pubblicistici. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha escluso che il giudicato formatosi nel giudizio per risarcimento del danno da occupazione appropriativa potesse vincolare la decisione sulla distinta domanda di indennità di occupazione legittima. Ha affermato che tra le due azioni non c'è identità di petitum e causa petendi e che il giudicato può operare, al più, su profili comuni limitati come la natura del suolo, non sul valore del bene o sulla titolarità passiva desunta automaticamente dall'altro giudizio. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera solo tra le stesse parti quando coincidano anche causa petendi e petitum; non si estende automaticamente a domande diverse, ancorché relative al medesimo bene.

  • art. 834 c.c.

    Richiamato nel motivo per contestare la diversa disciplina tra indennità espropriativa/occupazione e risarcimento del danno, ma la Corte decide sulla base della diversità delle azioni e dei relativi presupposti.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato per escludere che la legittimazione passiva accertata in un diverso giudizio potesse valere nel giudizio sull'indennità di occupazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l'apprezzamento delle risultanze processuali sulla legittimazione passiva.

  • art. 295 c.p.c.

    Citato nella ricostruzione del processo per la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'altro procedimento.

  • art. 297 c.p.c.

    Citato nella ricostruzione del processo per la riassunzione del giudizio relativo all'opposizione alla stima.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella giurisprudenza menzionata dalla Corte in tema di litispendenza/continenza e omessa pronuncia.

  • artt. 38 e 39 c.p.c.

    Richiamati nella giurisprudenza citata per escludere litispendenza e continenza tra domanda indennitaria e domanda risarcitoria.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione di un precedente per la produzione tardiva di una sentenza in cassazione.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato per distinguere la domanda indennitaria, volta al giusto indennizzo a fronte di un provvedimento ablatorio, dalla domanda risarcitoria da occupazione appropriativa.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale non si estende oltre il perimetro della decisione: perché operi è necessaria l'identità di parti, petitum e causa petendi; l'identità soggettiva da sola non basta.
  • La domanda di indennità per occupazione legittima e la domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa sono azioni autonome, fondate su fatti costitutivi diversi e dirette a beni della vita distinti; non si realizza tra esse litispendenza, continenza o automatica preclusione da giudicato.
  • Tra un giudizio indennitario e uno risarcitorio può avere efficacia preclusiva solo l'accertamento di profili comuni strettamente necessari, come la qualificazione giuridica del suolo, ma non il valore del bene né la titolarità passiva del rapporto se desunta da una diversa causa.
  • La legittimazione passiva nel giudizio per occupazione legittima non può essere affermata per mera estensione del giudicato formatosi in un separato giudizio risarcitorio, quando il titolo della pretesa e la causa petendi sono differenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaProve
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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