Sentenza del 04/12/2019 n. 31589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale relativa a due avvisi di liquidazione dell'imposta sulle successioni, contestando sia i poteri della Commissione Tributaria Centrale in materia di valutazioni estimative, sia la qualificazione e la determinazione del valore di vari cespiti ereditari. In particolare, ha sostenuto che la Commissione non potesse procedere direttamente alla quantificazione dei valori, che l'avviso fosse carente di motivazione e che il diritto alla liquidazione della quota della società P. e C. s.n.c. fosse un credito non suscettibile di rettifica estimativa. Ha inoltre contestato la qualificazione del C. di Venezia come azienda anziché come immobile locato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'Ufficio relativo alla mera quantificazione del valore dei cespiti n. 30, 31 e 32, poiché le valutazioni estimative di fatto erano sottratte alla competenza della Commissione Tributaria Centrale. Ha inoltre accolto il motivo riguardante il credito derivante dalla liquidazione della quota della società P. e C. s.n.c., stabilendo che, per successioni anteriori al 1° gennaio 1991, l'Amministrazione non poteva rettificare il valore dichiarato del diritto di credito alla liquidazione della quota sociale. Sono stati invece confermati gli altri capi: la qualificazione del C. come azienda, la congruità del relativo valore, la sufficienza della motivazione degli avvisi e la validità della motivazione della sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 26
La Commissione Tributaria Centrale non è competente sulle questioni di fatto relative alla mera quantificazione del cespite, del reddito o della base imponibile.
La Commissione Tributaria Centrale poteva esaminare questioni giuridiche, come la qualificazione del bene o i criteri applicabili, ma non sostituirsi ai giudici di merito nella mera stima quantitativa dei cespiti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 24
Il diritto alla liquidazione della quota sociale spettante all'erede costituisce un credito e non la quota sociale stessa; per le successioni anteriori al 1° gennaio 1991 tale credito non poteva essere oggetto di rettifica del maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 21
La disposizione rileva per la determinazione del valore dei beni e dei diritti soggetti all'imposta di successione e per la qualificazione del cespite ai fini fiscali.
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 636, art. 26
Nel regime processuale applicabile, delimitava la competenza della Commissione Tributaria Centrale, escludendo le questioni di mero apprezzamento estimativo e consentendo invece l'esame delle questioni giuridiche.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha distinto le valutazioni estimative non consentite dalle decisioni su questioni giuridiche rientranti nella competenza del giudice.
Il giudice deve decidere sulla base delle prove e degli elementi acquisiti al processo. La Corte ha escluso che la Commissione avesse violato tale principio nella valutazione del C. di Venezia.
Art. 111 Cost.
Il ricorso contro le decisioni della Commissione Tributaria Centrale consentiva di denunciare violazioni di legge, comprese quelle processuali e la motivazione solo nei casi di radicale carenza o motivazione apparente.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La nuova disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni non era applicabile alle successioni aperte prima del 1° gennaio 1991; pertanto non poteva essere utilizzata per giustificare la rettifica nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nei giudizi soggetti a limiti di cognizione analoghi, occorre distinguere tra questioni giuridiche, che possono essere esaminate dal giudice di legittimità o dal giudice con competenza limitata, e mere valutazioni estimative di fatto, che spettano ai giudici di merito.
- Il diritto dell'erede alla liquidazione della quota di una società di persone è un credito distinto dalla quota sociale: per le successioni anteriori al 1° gennaio 1991, il suo valore dichiarato non era normalmente rettificabile mediante un accertamento di maggior valore.
- La qualificazione giuridica di un cespite, ad esempio come azienda oppure come semplice immobile locato, è una questione diversa dalla sua quantificazione economica e può essere esaminata anche quando la mera stima non è più contestabile.
- La motivazione di un avviso di rettifica deve indicare i criteri astratti utilizzati per determinare il maggior valore e consentire al contribuente di difendersi; non è necessariamente tenuta a riportare ogni singolo elemento fattuale impiegato dall'Ufficio.
- Le dichiarazioni contenute negli scritti del difensore non costituiscono automaticamente confessione della parte, se non risultano sottoscritte personalmente dal contribuente, ma possono avere valore meramente indiziario.
- In Cassazione la motivazione è censurabile per legge solo quando manca radicalmente o è apparente, cioè incomprensibile o talmente generica da non permettere di individuare la ragione della decisione; una motivazione sintetica ma logica e specifica è invece sufficiente.
- Quando entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese processuali.
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