Sentenza del 04/12/2019 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Erogazionedi somme ereditarie pro quota - Imposta di registro in misura fissa - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo disponibile non contiene la sentenza né il dispositivo e, pertanto, non consente di ricostruire con certezza l'esito processuale, le somme eventualmente richieste o la motivazione completa. Dal contenuto dell'abstract emerge tuttavia una conclusione favorevole all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non dell'imposta proporzionale dello 0,5%.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'erogazione, ai beneficiari, di somme ereditarie pro quota provenienti da un'unica erogatrice. Si sostiene che tali attribuzioni debbano essere assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, anziché all'imposta proporzionale dello 0,5% prevista dal D.L. n. 262/2006. La tesi si fonda sulla qualificazione dell'operazione come donazione o liberalità avente natura di "negozio fine", e non di "negozio mezzo", nonché su precedenti della giurisprudenza tributaria.
Norme richiamate
D.L. n. 262/2006
La normativa è richiamata in relazione all'imposta proporzionale dello 0,5%; il testo sostiene che tale imposizione non debba applicarsi alle attribuzioni ereditarie pro quota considerate, invece, soggette a imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Quando un'operazione comporta l'attribuzione diretta e definitiva di somme o beni ai beneficiari, può essere qualificata come liberalità o donazione avente natura di "negozio fine", con conseguenze fiscali diverse rispetto a un atto strumentale o preparatorio.
- La qualificazione giuridica dell'atto è determinante per stabilire se si applichi un'imposta fissa oppure un'imposta proporzionale: occorre esaminare la causa concreta dell'operazione e non soltanto la sua forma.
- In presenza di erogazioni pro quota derivanti da un'unica disposizione o da un'unica erogatrice, la tesi dell'imposizione fissa può essere sostenuta quando l'atto realizza direttamente l'arricchimento dei beneficiari e non costituisce un mero passaggio intermedio.
- L'esito non è automaticamente generalizzabile: occorre verificare il contenuto dell'atto, la natura delle somme, l'eventuale gratuità dell'attribuzione, la struttura dell'operazione e la giurisprudenza applicabile al caso concreto.
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