Sentenza del 04/12/2019 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Sanzioni IVA - Prova assenza colpa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni IVA conseguenti al comportamento infedele o omissivo del professionista incaricato degli adempimenti fiscali. Il contribuente sostiene di non essere responsabile, invocando l'assenza di colpa e la responsabilità esclusiva del professionista. Per escludere la responsabilità del contribuente, tuttavia, non è sufficiente dimostrare genericamente l'infedeltà del professionista: occorre provare sia la responsabilità del terzo, sia l'assenza di culpa in eligendo e di culpa in vigilando, dimostrando di aver scelto con diligenza il professionista e di aver vigilato sul suo operato.
La decisione
Il testo non riporta lo svolgimento processuale né il dispositivo della sentenza. Dalla massima emerge il principio secondo cui il contribuente può evitare le sanzioni solo se dimostra concretamente di aver chiesto e ottenuto dal professionista la prova dell'avvenuto adempimento, oppure di essere stato ingannato mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci. In mancanza di tale prova, la responsabilità del professionista non esclude automaticamente quella del contribuente.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non trasferisce automaticamente al professionista la responsabilità tributaria del contribuente.
- Per ottenere l'esonero dalle sanzioni, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentale dell'illecito del professionista e della propria assenza di colpa nella scelta e nella vigilanza.
- È opportuno conservare ricevute, copie delle dichiarazioni, quietanze, comunicazioni, e-mail, deleghe e ogni altra attestazione relativa agli adempimenti affidati al professionista.
- La mera affermazione di non sapere che l'adempimento non fosse stato eseguito, o di essersi fidati del professionista, normalmente non è sufficiente a escludere la responsabilità sanzionatoria.
- La prova di false attestazioni o dichiarazioni mendaci del professionista può essere rilevante per dimostrare l'assenza di colpa del contribuente, purché sia specifica e adeguatamente documentata.
Testo integrale
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