Sentenza del 04/12/2019 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Motivi specifici - Inammissibilità dell'appello - Limiti della devoluzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In primo grado aveva sostenuto che il sequestro penale della documentazione contabile le avesse impedito, per causa non imputabile, di adempiere agli obblighi dichiarativi e di esibire i registri IVA; aveva inoltre contestato la percentuale di ricarico utilizzata dall'Amministrazione finanziaria. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP, la società ha proposto appello riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, né indicare gli errori logici o giuridici commessi dal primo giudice.
La decisione
La Commissione tributaria ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di motivi specifici. L'atto di appello non individuava i punti della sentenza da riformare, non censurava il ragionamento della CTP sulla mancata esibizione della documentazione contabile e non contestava in modo puntuale la valutazione relativa alla percentuale di ricarico. La decisione di primo grado è quindi rimasta ferma, senza esame del merito delle questioni fiscali. Le spese del giudizio di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso in appello contiene [...] l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati.
L'appello tributario deve contenere censure specifiche riferite alla sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le difese già formulate in primo grado: occorre indicare quali errori della decisione si contestano e per quali ragioni se ne chiede la riforma. La mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità dell'appello.
Cassazione civile, Sez. 5, sentenza n. 18006/2006
L'indicazione di specifici motivi d'impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto d'appello, posto che la sua funzione consiste esattamente nell'indicare i limiti della devoluzione.
La specificità dei motivi delimita l'oggetto del riesame del giudice d'appello, consentendogli di individuare gli errori asseritamente commessi dal primo giudice e il collegamento tra tali errori e il provvedimento impugnato. L'inammissibilità non è sanata dalla costituzione dell'appellato.
Cassazione civile, sentenze nn. 12589/2004 e 9270/1999
La giurisprudenza richiamata conferma che l'indicazione dei motivi specifici è un requisito essenziale dell'appello e che la sua omissione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel proporre appello non basta ripetere le argomentazioni già svolte in primo grado: ogni motivo deve confrontarsi direttamente con una specifica parte della sentenza impugnata.
- Un appello adeguato deve indicare con chiarezza quale errore di fatto, di diritto, di valutazione della prova o di motivazione avrebbe commesso il primo giudice e spiegare perché tale errore dovrebbe condurre a una decisione diversa.
- La specificità dei motivi stabilisce i limiti entro i quali il giudice d'appello può riesaminare la controversia; le questioni non adeguatamente devolute restano fuori dal giudizio di secondo grado.
- La riproposizione delle difese originarie può essere utile solo se accompagnata da una critica puntuale alla motivazione della sentenza di primo grado; in caso contrario l'appello rischia di essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- Nel contenzioso tributario, contestazioni generiche su un accertamento, sulla documentazione contabile o sui criteri di ricostruzione del reddito devono essere trasformate in censure specifiche rivolte alle singole ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
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