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Sentenza

Sentenza del 04/12/2019 n. 212 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate contestava la decisione della Commissione tributaria provinciale, che aveva escluso la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili accertati alla società, valorizzando la partecipazione minoritaria del contribuente, l’assenza di cariche sociali o ruoli decisionali e il solo rapporto di parentela con il socio amministratore. Secondo l’Agenzia, trattandosi di società a ristretta base partecipativa, operava la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare sia che gli utili non erano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, sia la propria estraneità alla gestione societaria.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha respinto il ricorso originario del contribuente contro l’accertamento e lo ha condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.000,00 euro per ciascun grado. Il giudice ha ritenuto non provata l’estraneità del contribuente alla gestione societaria e ha considerato sufficiente, ai fini della presunzione, la ristretta base proprietaria della società e lo stretto vincolo di parentela tra i soci.

Norme richiamate

  • Art. 2697, comma 2, codice civile

    Chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

    Il contribuente, per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, aveva l’onere di provare la propria estraneità alla gestione e conduzione della società e, più in generale, che gli utili non erano stati distribuiti. La mera partecipazione minoritaria o l’assenza di cariche sociali non sono state ritenute sufficienti senza ulteriori prove.

  • Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione in materia di società a ristretta base partecipativa

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societari.

    L’accertamento di utili extracontabili in una società con pochi soci può fondare una presunzione semplice di distribuzione ai soci. La presunzione è superabile, ma il relativo onere probatorio grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e specifici.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili può comportare, per presunzione, l’imputazione degli stessi ai soci ai fini IRPEF.
  • Il socio può contrastare la presunzione dimostrando concretamente che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società e non distribuiti.
  • La partecipazione minoritaria, l’assenza di cariche sociali o il mancato coinvolgimento formale nella gestione non escludono automaticamente la presunzione.
  • Il rapporto di parentela con il socio amministratore, insieme alla ristretta compagine societaria, può rafforzare la presunzione, ma l’amministrazione deve comunque fondare l’accertamento su elementi presuntivi idonei.
  • Per superare la presunzione è necessario provare con documenti e circostanze specifiche la reale estraneità alla gestione societaria e l’assenza di disponibilità degli utili.

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