Sentenza del 04/12/2019 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Presunta condottafraudolenta del professionista delegato alla tenuta degli adempimenti fiscali - Responsabilità del Contribuente per i fatti in causa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva di essere esonerato dalla responsabilità e dalle sanzioni sostenendo che le omissioni fossero imputabili esclusivamente al consulente. A sostegno della propria tesi aveva presentato una denuncia all'Autorità giudiziaria, affermando di essere stato rassicurato dal professionista circa la regolarità degli adempimenti. Tuttavia, non risultava ancora accertato che il professionista avesse commesso un reato in relazione ai fatti contestati. Inoltre, il contribuente non aveva dimostrato di aver esercitato una normale attività di controllo e vigilanza sull'operato del consulente, non avendo richiesto riscontri o aggiornamenti sull'attività svolta e corrispondendo un compenso mensile ritenuto del tutto irrisorio.
La decisione
La responsabilità è stata mantenuta in capo al contribuente. La denuncia contro il professionista non è stata ritenuta sufficiente a escludere la responsabilità per le violazioni tributarie, poiché ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, anche colpose. L'assenza di prova del reato del consulente e la mancata dimostrazione di un'adeguata vigilanza da parte del contribuente hanno escluso l'applicazione della causa di esonero invocata.
Norme richiamate
Art. 5 del D.lgs. n. 472/1997
Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
La responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie resta personale e può sussistere anche a titolo di colpa. L'incarico affidato a un professionista non trasferisce automaticamente al consulente la responsabilità del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista o consulente non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità per dichiarazioni omesse, registrazioni mancanti o altri inadempimenti.
- La denuncia penale contro il professionista, da sola, non è sufficiente a escludere le sanzioni tributarie: occorre dimostrare concretamente la condotta fraudolenta, il nesso con le violazioni e l'assenza di colpa del contribuente.
- Il contribuente deve adottare una ragionevole attività di controllo, conservando ricevute di presentazione, copie delle dichiarazioni, quietanze dei versamenti e comunicazioni con il professionista.
- La mancata richiesta di riscontri per più anni e un rapporto professionale gestito senza verifiche possono essere valutati come carenza di diligenza e impedire l'esonero da responsabilità.
- Per ridurre il rischio, è opportuno formalizzare l'incarico, verificare periodicamente gli adempimenti direttamente tramite i servizi dell'Amministrazione finanziaria e mantenere una documentazione completa dei controlli effettuati.
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