Cassazione Penale, Sentenza n. 10377/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (pena 5 anni, 1 mese e 10 giorni per reati ex artt. 81, cpv. c.p. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, aggravato ex art. 99, 4° c.) con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p. in riferimento agli artt. 178 e ss. c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato lo stato detentivo (carcere poi arresti domiciliari) e non avrebbe disposto la traduzione dell'imputato, benché il difensore avesse segnalato lo stato detentivo in udienza; (2) omessa motivazione riguardo alla richiesta in appello di un diverso trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: nel rito camerale d'appello la presenza dell'imputato non è necessaria ex lege e l'onere di comunicare tempestivamente l'impedimento e la volontà di partecipare grava sull'imputato; nel caso di specie la notifica della citazione era stata ricevuta il 11/4/2022 e lo stato detentivo è stato segnalato dal difensore solo in udienza del 28/10/2022, senza espressa volontà del detenuto di partecipare, quindi tardivamente per organizzare la traduzione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione sulla pena e non risultavano rilievi in appello sulle pene accessorie, le quali ricadono automaticamente per pene effettive pari o superiori a cinque anni (artt. 29 e 32 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Norma richiamata nella contestazione della responsabilità e nella determinazione della pena; applicazione come richiamata nella motivazione di merito
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma sostanziale contestata (norme della normativa antimafia/assimilata) alla base della imputazione
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Aggravante richiamata nella motivazione della pena
Norma richiamata come presunta violata (vizi della motivazione) ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato
artt. 178 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione a profili di nullità/formalità processuali; la Corte ha ritenuto irrilevante l'omessa traduzione per tardività della comunicazione
Riferimento alla citazione a giudizio: la Corte ha rilevato che il decreto di citazione era stato notificato e che l'imputato non aveva tempestivamente manifestato volontà di comparire
Principio richiamato: nel giudizio ordinario la presenza dell'imputato deve essere assicurata salvo rifiuto espresso; nel rito camerale la regola non si applica automaticamente
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norma procedurale che consente l'invio della requisitoria in forma scritta; utilizzata dal Pubblico Ministero nella procedura
Richiamate in tema di pene accessorie: la Corte territoriale ha ricordato che l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale discendono automaticamente dall'entità della pena effettiva pari o superiore a cinque anni
Massime di principio
- Nel rito abbreviato camerale d'appello la presenza dell'imputato non è necessaria per legge: l'onere di comunicare lo stato detentivo e la volontà di partecipare grava sul detenuto; se tale comunicazione è tardiva, il giudice non è obbligato a differire l'udienza o disporre la traduzione
- La comunicazione dell'impedimento per cause di detenzione deve essere tempestiva e tale da consentire l'organizzazione della traduzione; comunicazioni effettuate all'ultimo momento possono essere ritenute inidonee
- Le impugnazioni per omessa o insufficiente motivazione devono essere specifiche: censure generiche o non dedotte con precisione in appello rischiano di essere dichiarate infondate o inammissibili in Cassazione
- Le pene accessorie previste dagli artt. 29 e 32 c.p. possono essere applicate automaticamente in funzione dell'entità della pena principale; per ottenere l'esclusione è necessario motivare specificamente in sede di gravame
- La Corte può condannare al pagamento delle spese e disporre somme in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
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