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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10377/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (pena 5 anni, 1 mese e 10 giorni per reati ex artt. 81, cpv. c.p. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, aggravato ex art. 99, 4° c.) con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p. in riferimento agli artt. 178 e ss. c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato lo stato detentivo (carcere poi arresti domiciliari) e non avrebbe disposto la traduzione dell'imputato, benché il difensore avesse segnalato lo stato detentivo in udienza; (2) omessa motivazione riguardo alla richiesta in appello di un diverso trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: nel rito camerale d'appello la presenza dell'imputato non è necessaria ex lege e l'onere di comunicare tempestivamente l'impedimento e la volontà di partecipare grava sull'imputato; nel caso di specie la notifica della citazione era stata ricevuta il 11/4/2022 e lo stato detentivo è stato segnalato dal difensore solo in udienza del 28/10/2022, senza espressa volontà del detenuto di partecipare, quindi tardivamente per organizzare la traduzione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione sulla pena e non risultavano rilievi in appello sulle pene accessorie, le quali ricadono automaticamente per pene effettive pari o superiori a cinque anni (artt. 29 e 32 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Norma richiamata nella contestazione della responsabilità e nella determinazione della pena; applicazione come richiamata nella motivazione di merito

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma sostanziale contestata (norme della normativa antimafia/assimilata) alla base della imputazione

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Aggravante richiamata nella motivazione della pena

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come presunta violata (vizi della motivazione) ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato

  • artt. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione a profili di nullità/formalità processuali; la Corte ha ritenuto irrilevante l'omessa traduzione per tardività della comunicazione

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Riferimento alla citazione a giudizio: la Corte ha rilevato che il decreto di citazione era stato notificato e che l'imputato non aveva tempestivamente manifestato volontà di comparire

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Principio richiamato: nel giudizio ordinario la presenza dell'imputato deve essere assicurata salvo rifiuto espresso; nel rito camerale la regola non si applica automaticamente

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni)

    Norma procedurale che consente l'invio della requisitoria in forma scritta; utilizzata dal Pubblico Ministero nella procedura

  • artt. 29 e 32 cod. pen.

    Richiamate in tema di pene accessorie: la Corte territoriale ha ricordato che l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale discendono automaticamente dall'entità della pena effettiva pari o superiore a cinque anni

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato camerale d'appello la presenza dell'imputato non è necessaria per legge: l'onere di comunicare lo stato detentivo e la volontà di partecipare grava sul detenuto; se tale comunicazione è tardiva, il giudice non è obbligato a differire l'udienza o disporre la traduzione
  • La comunicazione dell'impedimento per cause di detenzione deve essere tempestiva e tale da consentire l'organizzazione della traduzione; comunicazioni effettuate all'ultimo momento possono essere ritenute inidonee
  • Le impugnazioni per omessa o insufficiente motivazione devono essere specifiche: censure generiche o non dedotte con precisione in appello rischiano di essere dichiarate infondate o inammissibili in Cassazione
  • Le pene accessorie previste dagli artt. 29 e 32 c.p. possono essere applicate automaticamente in funzione dell'entità della pena principale; per ottenere l'esclusione è necessario motivare specificamente in sede di gravame
  • La Corte può condannare al pagamento delle spese e disporre somme in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza

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