Cassazione Penale, Ordinanza n. 41292/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, segue tale statuizione accessoria. La decisione di merito di condanna resa in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione erano ritenuti generici e meramente reiterativi di questioni giuridiche già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva già valutato correttamente l'attendibilità della persona offesa e il contenuto minaccioso delle frasi pronunciate, nonché aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il ricorso non si confrontava in modo effettivo con tali argomentazioni.
Norme richiamate
È il titolo di reato oggetto del giudizio, qualificato come minaccia a pubblico ufficiale.
La Corte territoriale ha correttamente escluso la particolare tenuità del fatto, esclusione condivisa in sede di legittimità ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni decisive della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità, la censura sulla tenuità del fatto non può risolversi in una mera contestazione generica se la corte di merito ha già motivato in modo congruo sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e del contenuto minaccioso delle espressioni pronunciate, se sorretta da motivazione logica e coerente, resiste a censure meramente reiterative in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che egli abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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