Cassazione Penale, Ordinanza n. 31588/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 gennaio 2025 deducendo, con un unico motivo, l'errata applicazione degli artt. 42, 43 e 337 c.p. e il vizio di motivazione. La censura riguardava in particolare l'affermazione secondo cui il dolo eventuale sarebbe compatibile con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale: secondo il ricorrente, tale impostazione sarebbe giuridicamente errata e, in ogni caso, la motivazione della sentenza d'appello sarebbe viziata. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché sostanzialmente volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove. Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il dolo eventuale è compatibile con l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 43 c.p. per contestare l'inquadramento dell'elemento soggettivo; la Corte non ne offre una lettura autonoma, limitandosi a ritenere inammissibile la censura.
Richiamato per sostenere l'asserita errata applicazione delle regole sul dolo; la Corte ribadisce che la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte conferma la compatibilità del dolo eventuale con tale reato.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il dolo eventuale è compatibile con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sicché la mera deduzione dell'incompatibilità tra tale forma di dolo e il reato non è fondata ove non si confronti con l'accertamento di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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