Cassazione Penale, Sentenza n. 33039/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere esclusivamente in relazione al residuo addebito di furto aggravato (capo 55) con l'aggravante di "mafiosità", deducendo mancanza della necessaria gravità indiziaria quanto alla sua identificazione quale autore del furto e l'assenza di concrete esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive, anche in considerazione del percorso terapeutico seguito sotto regime di arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il profilo pregiudiziale della insufficiente gravità indiziaria. Ha rilevato che l'unico elemento indiziario era una intercettazione (troyan) contenente una conversazione conforme alla dinamica del furto, ma la identificazione vocale del parlante in Bevilacqua è stata motivata in modo apodittico e non adeguatamente spiegata né verificata. Per manifesta illogicità della motivazione sulla piattaforma indiziaria, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, demandando alla cancelleria gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
circostanza ex art. 416 bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante collegata alla "mafiosità" è stata contestata nel capo di imputazione (capo 55). La Corte non entra nel merito dell'aggravante ma rileva che la sussistenza dell'aggravante richiede adeguata prova o indizi idonei, che qui risultano carenti.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza e l'iter del riesame: la Corte rinvia il nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Pervenuti adempimenti di cancelleria previsti dopo l'annullamento dell'ordinanza; la cancelleria è incaricata di svolgere le incombenze formali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Una misura cautelare basata essenzialmente su una sola intercettazione richiede che l'identificazione del parlante sia motivata in modo chiaro e verificabile; affermazioni apodittiche sulla identificazione vocale sono insufficienti.
- La gravità indiziaria va valutata sulla base di una piattaforma indiziaria complessiva e ben motivata: se manca coerenza o spiegazione degli elementi di collegamento, il provvedimento cautelare può essere annullato.
- La mera corrispondenza tra modalità descritte in una conversazione intercettata e la dinamica del fatto non basta se non è garantita l'attendibilità dell'identificazione dell'interlocutore; è opportuno produrre e documentare il metodo di identificazione (es. perizie foniche, dichiarazioni rese in istruttoria).
- In situazioni analoghe è utile contestare sia la sussistenza della gravità indiziaria sia l'esistenza di esigenze cautelari che giustifichino misure afflittive: la possibilità di misure meno gravose deve essere considerata soprattutto se l'indagato seguiva terapie o percorsi riabilitativi.
- I giudici del riesame e di legittimità esaminano non solo gli elementi di fatto ma la qualità della motivazione: carenze logiche o spiegazioni incomplete della fonte probatoria portano a annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2024 del 22/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →