Cassazione Penale, Sentenza n. 32911/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro (03/12/2024) che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: assoluzioni per alcuni capi a carico di Claudio e Aurelio e riduzione/riadeguamento delle pene per altri capi; conferma della sentenza di primo grado per Domenico. I reati contestati sono usura aggravata (approfittamento dello stato di bisogno e attività imprenditoriale), con circostanze di recidiva specifica/reiterata. Le censure principali sono: 1) utilizzazione di dichiarazioni testimoniali rese in un primo processo poi annullato per nullità assoluta, senza nuova e piena formazione della prova; 2) applicazione retroattiva e sfavorevole della riforma prescrizionale (legge n.251/2005) con conseguente esclusione della prescrizione per fatti anteriori al 2005; 3) omessa o insufficiente motivazione sulla esatta collocazione temporale (tempus commissi) dei singoli reati; 4) violazione del principio favor rei per l'adozione automatica del regime 2005; 5) violazione del diritto di difesa / prevedibilità della sanzione; 6) errata qualificazione giuridica delle condotte (usura ex art.644 c.p. vs esercizio abusivo dell'attività finanziaria ex TUB); 7) diniego delle circostanze attenuanti generiche con possibile reformatio in pejus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per plurime ragioni. Motivo principale: genericità e carenza di specificità nella formulazione delle doglianze (violazione dei requisiti di cui all'art. 606 c.p.p.), con difficoltà di controllo di legittimità (aspecificità di esposizione). Sui singoli punti la Corte ha accertato che: 1) le testimonianze dedotte come inutilizzabili erano state effettivamente messe a disposizione delle parti nel nuovo dibattimento e, in alcuni casi, i testimoni sono stati nuovamente escussi nel contraddittorio; pertanto la censura era manifestamente infondata o eludeva il confronto con la motivazione (aspecificità esterna); 2) le doglianze sulla prescrizione risultano manifestamente infondate e/o non scrutinabili in cassazione: la Corte territoriale ha documentato elementi probatori (assegni, pagamenti, intercettazioni, testimonianze) che collocavano la consumazione dei fatti fino al 2007, e le circostanze di recidiva aggravata indicavano tempi di prescrizione assai più lunghi, tali da escludere la prescrizione; 3) la censura sulla qualificazione giuridica (usura vs esercizio abusivo dell'attività finanziaria) è stata ritenuta generica e richiedente valutazioni di fatto non consentite in questa sede; 4) quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che, pur se la motivazione formale ne negava il riconoscimento, il trattamento sanzionatorio concretamente applicato dalla Corte d'appello ha comunque recepito la pena base stabilita in primo grado (quindi in pratica le attenuanti sono state considerate nel bilanciamento), con la conseguenza che non si è configurata reformatio in pejus. Esito complessivo: tutti i ricorsi dichiarati inammissibili; condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Pronunciata come principio che rende inutilizzabili le prove acquisite in violazione di legge; la Corte ha verificato che le dichiarazioni contestate non erano acquisite clandestinamente ma sono state rese in contraddittorio nel nuovo dibattimento o acquisite per consenso delle parti
Richiama il principio che la prova deve formarsi in dibattimento nel contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tale principio sia stato rispettato dato che i testimoni sono stati posti a disposizione delle parti
Norma citata in relazione alla nullità assoluta che aveva determinato l'annullamento del primo processo; la Corte ha valutato le conseguenze della nullità alla luce della effettiva rinnovazione del contraddittorio
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti per vizio del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddittorio non risultasse violato dai fatti istruttori esaminati
art. 157 cod. pen. (riforma legge n. 251/2005)
Riferimento alla disciplina prescrizionale oggetto di controversia; la Corte ha rilevato che la corretta determinazione del tempus commissi e l'esistenza di circostanze di recidiva incidono sul computo della prescrizione e, nei fatti, hanno escluso la maturazione della stessa
art. 7 CEDU
Richiamata in relazione al principio di legalità e alla non retroattività in peius; la Corte ha ritenuto non assistita da rilievo la censura, avendo i giudici di merito correttamente valutato l'epoca consumativa dei fatti
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in ordine al divieto di reformatio in pejus; la Corte ha verificato che, nonostante la motivazione formale, il trattamento sanzionatorio complessivo non ha recato peggioramento rispetto al primo grado
Citato per il principio di comparazione delle circostanze nelle ipotesi di reato continuato; la Corte ha ricordato che alcune circostanze si applicano al reato più grave e altre sono considerate solo ai fini dell'aumento ex art.81
Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione in caso di inammissibilità dei ricorsi
art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate sul rito e sui termini per la richiesta di trattazione orale; la Corte ha proceduto in camera di consiglio per mancanza di richiesta nei termini
Massime di principio
- In sede di cassazione i ricorsi devono essere specifici e motivati: formularli in modo generico o confuso determina spesso l'inammissibilità per difetto di specificità (art. 606 c.p.p.).
- Se un processo precedente è stato annullato per nullità, la mera lettura in udienza di precedenti dichiarazioni non è automaticamente illegittima se le parti hanno avuto effettiva possibilità di contraddittorio e i testi sono stati messi nuovamente a disposizione; il consenso delle parti può legittimare l'utilizzo delle precedenti dichiarazioni.
- La determinazione del 'tempus commissi' è decisiva per la prescrizione: quando il reato è a consumazione prolungata (es. usura), gli atti di pagamento successivi possono segnare la consumazione e il termine di prescrizione. La presenza di circostanze aggravanti come la recidiva allunga il termine prescrizionale.
- Questioni di qualificazione giuridica che richiedono valutazioni di fatto e rinnovata istruttoria (es. distinzione tra usura e esercizio abusivo dell'attività finanziaria) sono difficilmente proponibili e decidibili in cassazione se basate su rivalutazione delle prove.
- Il divieto di reformatio in pejus opera in appello: se il pubblico ministero non ha chiesto aumento della pena, il giudice d'appello non deve peggiorare la posizione dell'imputato; tuttavia, l'effetto pratico va valutato anche sul percorso sanzionatorio concreto (pena base effettivamente applicata).
- Per tutelare efficacemente i diritti processuali (contraddittorio, equo processo, norme CEDU), è fondamentale sollevare in modo tempestivo e specifico le eccezioni durante il dibattimento e nei gradi di merito per consentire il corretto esame in sede di legittimità.
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