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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7348/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato l'opposizione ad estratto di ruolo proposta dal contribuente. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2719 c.c. per presunta validità della notifica della cartella nonostante mancasse la relata di notifica; 2) violazione degli artt. 615-617 c.p.c. sostenendo che l'opposizione ad estratto di ruolo è sempre possibile per far valere fatti sopravvenuti (es. prescrizione o pagamento); 3) violazione dell'art. 140 c.p.c. per mancata spedizione della raccomandata informativa e per l'insufficienza della busta con la dicitura di compiuta giacenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire. Ha richiamato l'intervento normativo (D.L. n.146/2021, art.3-bis, conv. L. n.215/2021) che ha introdotto nell'art.12 del DPR n.602/1973 il comma 4-bis, limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e richiedendo che il contribuente dimostri un interesse qualificato, consistente nel concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo in presenza di specifiche circostanze. Ha, inoltre, richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n.26283/2022) secondo cui la nuova disciplina si applica anche ai processi pendenti e incide sull'interesse ad agire. Poiché il ricorrente non ha fornito la prova di tale interesse qualificato, la Corte ha ritenuto irrilevanti le questioni sulle vicende pregresse della notifica; ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha compensato le spese e dato atto della possibile maggiorazione del contributo unificato a carico del ricorrente

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis

    Limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo; stabilisce che la cartella di pagamento invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo deriverà un pregiudizio per specifiche circostanze (criterio che qualifica l'interesse ad agire)

  • D.L. n. 146/2021, art. 3-bis (conv. L. n. 215/2021)

    Ha introdotto nell'ordinamento il comma 4-bis dell'art.12 DPR 602/1973, modificando la disciplina dell'impugnazione degli estratti di ruolo; norma applicabile anche ai processi pendenti

  • Codice Civile, art. 1335

    Principio della presunzione di conoscenza: la consegna all'indirizzo del destinatario fa sorgere la presunzione della conoscenza dell'atto

  • Codice Civile, art. 2719

    Norma sulla relata di notificazione; il ricorrente lamentava la sua omissione ma la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito per difetto di interesse ad agire

  • Codice di Procedura Civile, art. 140

    Regola la notifica degli atti mediante raccomandata; la Corte territoriale aveva ritenuto regolare la notifica dell'avviso di addebito ai fini del procedimento esecutivo

  • Codice di Procedura Civile, artt. 615-617

    Riferiti dal ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione e alle impugnazioni per fatti sopravvenuti; la Cassazione ha però rilevato che la possibilità di far valere fatti sopravvenuti si confronta con il limite posto dall'art.12 comma 4-bis del DPR 602/1973

  • Sezioni Unite, sentenza n. 26283/06/09/2022 (Rv. 665660)

    Ha chiarito che l'art.12, comma 4-bis, DPR 602/1973 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo e plasma l'interesse ad agire; la disposizione si applica ai processi pendenti e richiede la prova dell'interesse qualificato per ammettere l'impugnazione dell'estratto

Massime di principio

  • Un ricorso contro l'estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse qualificato derivante dall'iscrizione a ruolo (art.12 DPR 602/1973, comma 4-bis): occorre provare un pregiudizio concreto e specifico
  • In contestazioni sulla validità della notifica della cartella bisogna produrre elementi probatori concreti (relata, ricevuta R.R., documentazione postale, evidenze di mancata consegna); denunce generiche non sono sufficienti
  • La presunzione di conoscenza per la consegna all'indirizzo (art.1335 c.c.) può essere difficilmente smontata con mere contestazioni formali; servono fatti che rendano probabile l'inesistenza della consegna
  • La nuova disciplina introdotta dal D.L. 146/2021 si applica anche ai processi pendenti: chi impugna deve integrare tempestivamente la prova del proprio interesse (rimessione nei termini, deposito documentale in cassazione o prima dell'udienza di discussione)
  • Se si intende contestare vizi nella fase di notifica o nell'esecuzione (es. prescrizione, pagamento), è strategico dimostrare in modo documentale il pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo e valutare la tempestiva attività difensiva nei diversi gradi

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