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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7229/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la corresponsione dell'assegno sociale (art. 3, comma 6, L. n. 335/1995). La domanda era stata respinta perché la richiedente non avrebbe soddisfatto il requisito della residenza/soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni sul territorio nazionale previsto dall'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008). In sede di ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, in sintesi, che tale requisito sarebbe discriminatorio (diretto e/o indiretto) ai sensi dell'art. 14 CEDU e del relativo protocollo, nonché incompatibile con la normativa UE (Direttiva 2011/98/UE e Regolamento CE n. 883/2004) e dunque sarebbe da disapplicare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 ha introdotto un requisito soggettivo per l'accesso all'assegno sociale consistente nel soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni sul territorio nazionale. La Corte ha ritenuto che tale requisito non integri una discriminazione diretta, atteso che si applica a tutti i potenziali beneficiari (cittadini italiani, UE ed extracomunitari). Quanto alla censura fondata sul diritto dell'Unione e sulla direttiva 2011/98/UE, la Corte ha evidenziato che la questione decisiva nel caso era la durata del soggiorno e non la titolarità di uno specifico permesso di soggiorno; inoltre la ricorrente non ha allegato fatti o elementi di prova idonei a presumere una discriminazione indiretta (mancanza di specificità e indizi/statistiche). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato; le spese sono compensate e la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, L. n. 335/1995

    Norma che disciplina l'assegno sociale; nella vicenda è la prestazione richiesta ma la Corte ha ritenuto che l'accesso possa essere subordinato al requisito temporale introdotto successivamente dall'art. 20, comma 10, d.l. 112/2008.

  • art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008)

    a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale

    La Corte interpreta la disposizione come introduttiva di un requisito soggettivo di radicamento temporale (soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni) per l'accesso all'assegno sociale; requisito valido anche rispetto ai principi di non discriminazione poiché concerne tutti i beneficiari, inclusi i cittadini italiani.

  • art. 80, comma 19, L. n. 388/2000

    Citata nella discussione in relazione alla titolarità di permessi di soggiorno di lungo periodo; la Corte osserva che la questione decisiva non era la tipologia del permesso ma la durata del soggiorno nel territorio nazionale, per cui la disposizione non è risultata determinante nel caso concreto.

  • Direttiva 2011/98/UE (art. 12)

    Prevede parità di trattamento tra stranieri in possesso di permessi di soggiorno che consentano di lavorare in specifici settori; la Corte riconosce la disposizione ma ritiene che la censura fondata sulla direttiva non incida sulla legittimità del requisito temporale di soggiorno di 10 anni, posto che la ricorrente non contestava la tipologia del permesso quanto la durata complessiva della presenza.

  • Regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 70 e Allegato X lett. g)

    Include l'assegno sociale tra le prestazioni considerate; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'invocazione del regolamento non potesse mutare la valutazione circa la legittimità del requisito di soggiorno decennale e che non risultassero elementi di discriminazione indiretta specificamente allegati.

  • art. 14 CEDU e art. 1 del Protocollo addizionale

    Richiamati dalla ricorrente per invocare il divieto di discriminazione; la Corte ha escluso la sussistenza di discriminazione diretta e ha ritenuto non adeguatamente provata l'ipotesi di discriminazione indiretta.

  • art. 4 Cost.

    Citato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata: l'assegno sociale è interpretato come un sostegno solidaristico della collettività, collegato al radicamento nel Paese.

Massime di principio

  • Un requisito temporale di soggiorno (es. 10 anni) per l'accesso a prestazioni di natura solidaristica può essere ritenuto legittimo se si applica indistintamente a cittadini e stranieri: non configura automaticamente una discriminazione diretta.
  • Per sostenere una discriminazione indiretta occorre allegare e, in funzione del procedimento, provare elementi di fatto che consentano di presumere l'esistenza di un impatto sproporzionato su una categoria protetta; meri rilievi astratti o percezioni soggettive non sono sufficienti.
  • La normativa UE (direttive e regolamenti) può essere rilevante ma non annulla automaticamente requisiti nazionali di durata del soggiorno: è necessario dimostrare il conflitto concreto tra la norma nazionale e il diritto UE nel caso concreto, con riferimento preciso all'ambito di applicazione (es. tipo di permesso richiesto vs durata della presenza).
  • Il carico probatorio spetta al ricorrente che deduca discriminazione: sono utili indizi statistici o comparazioni concrete che mostrino effetti disproporzionati; senza tali elementi la censura risulta infondata.
  • Distinguere sempre tra i requisiti connessi alla titolarità di un permesso di soggiorno (qualità del titolo) e i requisiti temporali di presenza: le contestazioni devono mirare alla fattispecie rilevante nel giudizio (qui: durata del soggiorno).

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