Cassazione Civile, Sentenza n. 7235/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995. Corte d'appello e primo grado avevano respinto la domanda ritenendo che lo stato di bisogno derivasse direttamente dalla precedente donazione di due immobili che il ricorrente aveva fatto alla figlia (con riserva di abitazione su uno), e che quindi l'impossidenza fosse conseguenza volontaria della rinuncia a una fonte reddituale; inoltre i giudici di merito avevano considerato non provata l'impossibilità della figlia di adempiere l'obbligo alimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 richiede come unico requisito lo stato di bisogno oggettivo (impossidenza o redditi al di sotto della soglia normativa) e non un carattere di incolpevolezza della situazione. La Corte ha escluso che la mera scelta volontaria di trasferire beni (donazione) escluda di per sé il diritto all'assegno, salvo che risulti una condotta fraudolenta finalizzata a simulare il bisogno. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
L'assegno sociale richiede il solo stato di bisogno oggettivo (impossidenza o redditi sotto la soglia); non è richiesto che lo stato di bisogno sia incolpevole; l'esclusione è possibile solo in presenza di condotte fraudolente tese a simulare il bisogno
Richiamata dai giudici territoriali con riferimento agli obblighi di alimenti tra familiari; tuttavia la Corte precisa che l'esistenza di obbligati al mantenimento non esclude automaticamente l'intervento assistenziale previsto dalla specifica disciplina dell'assegno sociale
Norme che regolano l'obbligo alimentare tra familiari; la loro esistenza non determina di per sé la negazione della prestazione pubblica di assistenza disciplinata in modo autonomo dalla legge sull'assegno sociale
Cassazione
Giurisprudenza di riferimento che conferma che per l'assegno sociale conta la condizione oggettiva di impossidenza e non l'eventuale colpa di chi versa nel bisogno, salvo frode
Cassazione
Ulteriore precedente che afferma l'irrilevanza dell'incolpevolezza dello stato di bisogno ai fini dell'assegno sociale, ribadendo il criterio oggettivo della mancanza di redditi o della loro insufficienza
Massime di principio
- Per l'accesso all'assegno sociale (art. 3, comma 6, l. n. 335/1995) conta primariamente lo stato di bisogno oggettivo (assenza di redditi o redditi sotto la soglia prevista); non è richiesto che tale stato sia incolpevole.
- La cessione o donazione di beni precedenti la richiesta dell'assegno non esclude automaticamente il diritto alla prestazione: bisogna valutare se la disposizione sia frutto di una condotta fraudolenta diretta a simulare il bisogno.
- La presenza di obbligati al mantenimento (es. figli tenuti agli alimenti ex artt. 433 ss. c.c.) non determina automaticamente l'esclusione dall'assegno sociale; occorre fare riferimento alla disciplina specifica della prestazione e non applicare una regola generale di sussidiarietà rispetto agli obblighi familiari.
- In situazioni simili è opportuno documentare lo stato reddituale e patrimoniale attuale in modo oggettivo; l'Amministrazione può contestare solo se emergono elementi di artificio o frode nella creazione dello stato di bisogno.
- Se l'amministrazione contesta la legittimità per donazioni o trasferimenti patrimoniali, il punto decisivo è l'intento e la natura della condotta (se fraudolenta o meno), non la mera esistenza della donazione.
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