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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25807/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell’INPS per contributi dovuti alla Gestione separata per le annualità 2009 e 2010 da un avvocato libero professionista. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito per entrambe le annualità. La Corte d’appello ha poi distinto le due annualità: ha confermato la prescrizione per il 2009, ritenendo che il primo atto interruttivo fosse del 23 gennaio 2017 e che non fosse configurabile né impossibilità giuridica di esercitare il diritto né occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione; ha invece accolto l’appello dell’INPS per il 2010, riconoscendo dovuti i contributi e riducendo le sanzioni al regime dell’omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000. In cassazione l’INPS deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di interruzione della prescrizione per il 2009, sostenendo di aver valorizzato anche un avviso bonario dell’11 giugno 2015 ricevuto il 30 giugno 2015; 2) violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000, per avere la Corte d’appello escluso l’evasione contributiva per il 2010, nonostante l’omessa compilazione del quadro RR e l’asserita natura dolosa della condotta. Il resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’INPS relativa all’interruzione della prescrizione per l’annualità 2009, eccezione specificamente dedotta e rilevante ai fini della decisione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove circa la sussistenza del dolo di evasione; inoltre la censura risultava ormai priva di pertinenza in ragione del sopravvenuto quadro costituzionale sulle sanzioni civili. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente alla questione del 2009 e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione non necessaria, per esaminare l’eccezione di interruzione della prescrizione e, se del caso, il regime sanzionatorio alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    istituisce la Gestione separata presso l’INPS e fonda la pretesa contributiva oggetto di causa

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione ricorre quando il giudice ometta di decidere su una specifica eccezione o domanda ritualmente introdotta

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il paradigma del vizio processuale denunciato per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il paradigma invocato per censurare la violazione di legge in tema di regime sanzionatorio contributivo

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiama il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva, ritenuto applicabile dalla Corte d’appello per il 2010

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiama il regime più grave dell’evasione contributiva, la cui applicazione è stata esclusa nel caso concreto e la cui contestazione in cassazione è stata dichiarata inammissibile

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    invocato per escludere o sospendere la prescrizione in caso di occultamento doloso del debito; la Corte d’appello ha negato che ne ricorressero i presupposti

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per adesione alla motivazione di precedenti di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola il rito camerale seguito in cassazione

  • art. 136 Cost.

    richiamato in tema di effetti delle declaratorie di illegittimità costituzionale

  • art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato per l’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, nei limiti dei rapporti esauriti

  • d.P.C.m. 12 maggio 2011

    indicato come base per individuare il termine ultimo di versamento dei contributi relativi al 2010

  • d.P.C.m. 10 giugno 2010

    indicato come fonte del differimento al 6 luglio 2010 del termine di pagamento dei contributi relativi al 2009

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    consente la rimessione al giudice di rinvio della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per escludere che le censure dell’INPS, formulate come violazione di legge, potessero essere riqualificate come omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • La mancata pronuncia del giudice di merito su una specifica eccezione ritualmente dedotta integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., quando dall’iter motivazionale non emerga in modo univoco la decisione sul punto.
  • In materia di contributi alla Gestione separata, la decorrenza della prescrizione va calcolata con riferimento al termine di pagamento dei contributi, tenendo conto delle eventuali proroghe normative del versamento.
  • La contestazione in cassazione della valutazione sulla sussistenza del dolo di evasione non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • L’omessa compilazione di un quadro dichiarativo non è di per sé sufficiente a fondare automaticamente la qualificazione della condotta come evasione contributiva, se il giudice di merito ha escluso, con apprezzamento di fatto, l’esistenza del coefficiente doloso.
  • Lo ius superveniens derivante da una declaratoria di illegittimità costituzionale sulle sanzioni civili non può essere invocato per aggravare la posizione del solo ricorrente che ha impugnato la decisione limitatamente alla diversa qualificazione della condotta contributiva, in assenza di un corrispondente gravame della controparte, per il divieto di reformatio in peius.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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