Ordinanza n. 12404/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del verbale del 30 ottobre 2025 con cui il Servizio centrale di protezione, Direzione centrale della Polizia criminale presso il Ministero dell’interno ha comunicato che “… la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, interpellata per rilasciare specifico parere in ordine alla richiesta di escussione ex Art. 391 bis e seguenti del c.p.p. di -OMISSIS- … e -OMISSIS- … ha segnalato l’inammissibilità dell’istanza in esame. Analogo parere contrario in ordine alla richiesta di escussione di informazioni dal collaboratore della giustizia -OMISSIS- è stato espresso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale – DDA – di -OMISSIS-”, del richiamato parere di “inammissibilità” dell’istanza reso dalla DNAA, dell’analogo parere contrario della Procura della Repubblica presso il Tribunale – DDA - di -OMISSIS-, ivi pure richiamato e successivamente trasmesso, prot. n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2025, della circolare n. -OMISSIS- del 18 aprile 2016 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del 30 ottobre 2025 e pareri amministrativi e giudiziari richiamati, relativi all’inammissibilità o al diniego dell’istanza di escussione di persone informate sui fatti e di un collaboratore di giustizia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 30 ottobre 2025 con cui il Servizio Centrale di Protezione ha comunicato l’inammissibilità dell’istanza di escussione, ai sensi dell’art. 391-bis e seguenti c.p.p., di alcune persone e il parere contrario espresso dalla Procura della Repubblica presso una Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti della richiesta riguardante un collaboratore di giustizia. Sono stati inoltre impugnati il parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e una circolare della medesima Direzione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha proposto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione un regolamento preventivo di giurisdizione e ha chiesto la sospensione del processo amministrativo in attesa della decisione della Cassazione.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 10 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il regolamento preventivo di giurisdizione non fosse manifestamente inammissibile e che la questione di giurisdizione sollevata non fosse manifestamente infondata. Sussistendo quindi i presupposti per attendere la decisione delle Sezioni Unite, il giudizio amministrativo è stato sospeso. La causa dovrà essere riassunta, a cura della parte più diligente, nei termini previsti dall’art. 80 c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e di trasmettere copia del fascicolo alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 10 c.p.a.
nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice
La disposizione consente la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo e richiama la disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile.
art. 367, comma 1, c.p.c.
il giudice davanti al quale pende la causa sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata
Il giudice sospende il processo quando il regolamento preventivo non è manifestamente inammissibile e la questione di giurisdizione non è manifestamente infondata.
art. 80 c.p.a.
La riassunzione del giudizio sospeso deve essere effettuata dalla parte più diligente nei termini di rito.
art. 41, comma 1, c.p.c.
È la disposizione richiamata quale base del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la proposizione di un regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 10 c.p.a. comporta la sospensione del processo quando il giudice non ritenga il regolamento manifestamente inammissibile né la questione di giurisdizione manifestamente infondata.
- La valutazione del giudice amministrativo ai fini della sospensione ex art. 367, comma 1, c.p.c. è limitata alla verifica della manifesta inammissibilità del regolamento e della manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione; in assenza di tali condizioni, il processo deve essere sospeso in attesa della decisione della Corte di cassazione.
- Dopo la sospensione disposta per la pendenza del regolamento preventivo di giurisdizione, il giudizio amministrativo deve essere riassunto dalla parte più diligente entro i termini previsti dall’art. 80 c.p.a.
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