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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1438/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara che aveva applicato la pena concordata con rito abbreviato (art. 444 c.p.p.), lamentando l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca del titolo abilitativo (patente di guida). Il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento della sentenza e la diretta applicazione della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'imputato fosse stato condannato ai sensi dell'art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285/1992, ma non avesse mai conseguito il titolo abilitativo (la patente). Poiché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente non è applicabile a chi non ha mai posseduto il titolo, non sussiste interesse ad ottenere tale statuizione; pertanto il ricorso del Procuratore Generale è stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 285/1992, art. 187

    Riferimento alla normativa sulla circolazione stradale relativa a specifiche violazioni contestate all'imputato (richiamata come reato per il quale è stata pronunciata la condanna). Non incide sulla questione della revoca del titolo abilitativo se il titolo non è mai esistito.

  • d.lgs. n. 285/1992, art. 116, comma 15

    Prevede la fattispecie sanzionatoria per guida senza aver conseguito la patente; la Corte ha rilevato che l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente richiede l'esistenza del titolo, che nel caso di specie mancava.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Indica il rito mediante il quale è stata emessa la sentenza (accordo sulle conseguenze della pena). La scelta del rito non incide sull'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria quando mancano i presupposti materiali (il possesso del titolo).

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie che incidono sul titolo abilitativo (sospensione, revoca) possono essere ordinate solo se il soggetto possiede effettivamente il titolo: se non è mai stato conseguito, tali misure non sono applicabili.
  • La mancata applicazione di una sanzione accessoria non è sempre impugnabile con successo se, per ragioni oggettive, la sanzione non poteva essere inflitta; il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Prima di chiedere l'applicazione o l'annullamento di una misura accessoria è necessario verificare l'esistenza dei presupposti materiali (es. esistenza del documento o titolo) per evitare impugnative infondate.
  • Nei ricorsi per Cassazione il fumus dell'interesse è essenziale: non può formarsi interesse a ottenere una statuizione che non può arrecare pregiudizio concreto al ricorrente (es. revoca di una patente mai conseguita).
  • Se è stato fatto un errore materiale nella sentenza di merito relativo all'esistenza del titolo, il rimedio corretto è mostrare tale errore; ma se la circostanza è incontrovertibile (mai conseguito il titolo), la Corte di legittimità dichiarerà inammissibile il ricorso.

Testo integrale

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