Cassazione Civile, Ordinanza n. 13928/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro per violazioni in materia di lavoro: impiego di due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e omesse/infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per 58 lavoratori e per 4 mesi. La società e il suo legale rappresentante hanno proposto opposizione; il Tribunale ha respinto l'opposizione e la Corte d'appello ha respinto l'appello della società, accogliendo solo in parte quello del legale rappresentante limitatamente al primo addebito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 6 L. 689/1981 e 100 c.p.c. sostenendo che la società fosse destinataria dell'ordinanza opposta e quindi legittimata a impugnarla; con un secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, ritenuta illegittima nonostante la parziale soccombenza/accoglimento di uno dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a introdurre un accertamento fattuale diverso da quello compiuto dai giudici di merito: la Corte territoriale aveva accertato che l'ordinanza n. 1070/2021 era stata notificata al solo legale rappresentante, mentre la società era destinataria di un'altra e distinta ordinanza n. 1071/2021. In tale prospettiva, la società non poteva impugnare l'ordinanza non notificata ad essa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il regolamento delle spese era coerente con l'esito complessivo della lite, poiché la società era rimasta totalmente soccombente e il legale rappresentante era risultato soccombente quanto alla violazione residua; pertanto la condanna solidale alla rifusione di metà delle spese, con compensazione dell'altra metà, era corretta. I ricorrenti sono stati condannati anche alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è legittimato a impugnare solo il soggetto destinatario del provvedimento, titolare di un interesse giuridico e non meramente di fatto alla sua rimozione; la solidarietà non consente a un soggetto di impugnare l'ordinanza notificata a un altro destinatario distinto.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale in relazione al provvedimento effettivamente rivolto alla parte che propone l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza complessiva; la condanna alle spese è coerente quando l'esito del giudizio vede gli opponenti complessivamente soccombenti.
La compensazione parziale delle spese è stata ritenuta correttamente applicata in ragione dell'esito parzialmente favorevole soltanto di uno dei profili di impugnazione, ma non tale da escludere la soccombenza complessiva degli opponenti.
Il motivo di legittimità che prospetti violazione di legge non può risolversi nella richiesta di un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la legittimazione ad agire spetta solo al destinatario effettivo del provvedimento, cioè al soggetto contro cui l'atto è stato notificato; la mera qualità di obbligato solidale non basta se l'ordinanza opposta è diversa da quella notificata al soggetto che ricorre.
- La solidarietà passiva non elimina l'autonomia delle posizioni dei coobbligati ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione: ciascun destinatario può contestare soltanto il provvedimento a lui rivolto.
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare l'accertamento di fatto posto a base della decisione di merito; se il motivo mira a rimettere in discussione il contenuto o la notificazione del provvedimento accertati dai giudici di merito, esso è inammissibile.
- La regolazione delle spese va compiuta considerando l'esito complessivo del giudizio per tutte le parti; la parziale soccombenza su uno solo dei profili non impedisce la condanna alle spese se l'esito finale resta sostanzialmente sfavorevole per i ricorrenti.
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