Cassazione Penale, Sentenza n. 1390/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo l\'intervenuta prescrizione dei reati (art. 157 c.p.), maturata prima della sentenza impugnata (sostiene che la prescrizione è maturata in maggio 2020 considerando la pena edittale e 433 giorni di sospensione emersi dai verbali d\'udienza). Inoltre deduce violazione dell\'art. 612 c.p. (minaccia), lamentando che le frasi contestate, adeguatamente contestualizzate, non avrebbero la serietà necessaria a costituire minaccia (contestava la responsabilità per le espressioni "scendi che ti gonfio la faccia" e "bastardo ti ammazzo").
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché i reati risultano estinti per prescrizione. In particolare: i fatti risalgono al 2 e 3 settembre 2011; querela 12 ottobre 2011; termine massimo di prescrizione originario 2/3 marzo 2019, ampliato di 433 giorni di sospensione ricavati dai verbali, portando i termini al maggio 2020 (08/05/2020 e 09/05/2020). Anche considerando la sospensione connessa alla pandemia COVID-19 (64 giorni) il reato era prescritto prima della sentenza del febbraio 2022. La Corte rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione ai sensi dell\'art. 129 c.p.p. e pertanto annulla senza rinvio per gli effetti penali. Agli effetti civili il ricorso è dichiarato inammissibile; la rilevazione in Cassazione della mancata valutazione sulla prescrizione non consente valutazioni sul merito che sarebbero state devolute al giudice di merito. Sulla questione di merito delle minacce la Corte osserva che la doglianza era in ogni caso manifestamente infondata: le espressioni "scendi che ti gonfio la faccia" e "bastardo ti ammazzo" hanno oggettiva capacità intimidatoria, valutata con criterio medio e nelle concrete circostanze (convivenza condominiale conflittuale). L\'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 2.520, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la prescrizione del reato; la Corte ha calcolato il termine di prescrizione sulla base della pena edittale vigente al momento del fatto e ha riconosciuto i periodi di sospensione rilevanti emersi dai verbali, concludendo che la prescrizione era maturata prima della sentenza impugnata.
Norma sulla minaccia; la Corte ribadisce l\'interpretazione consolidata che la minaccia è reato di pericolo e va valutata oggettivamente secondo un criterio medio: non è richiesta la percezione soggettiva della vittima, ma l\'idoneità della condotta a limitare la libertà psichica.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente la proposizione in Cassazione di motivi che deducano l\'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche come unico motivo; la Corte considera quindi ammissibile il ricorso che solleva tale doglianza.
Regola la declaratoria della prescrizione e le possibili formule assolutive o restitutive. La Corte rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione ai sensi dell\'art. 129 c.p.p.; non sussistono presupposti per pronunciare una formula più favorevole ex art. 129, comma 2.
giurisprudenza citata (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015; Sez. Un. n. 5292 del 26/11/2020 e altre)
La Corte richiama precedenti che ammettono la doglianza di prescrizione in Cassazione e le modalità di computo delle sospensioni (anche quelle connesse al periodo pandemico), confermando i criteri applicati nel caso.
Massime di principio
- La prescrizione può essere dedotta anche in Cassazione come unico motivo ai sensi dell\'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; il motivo è ammissibile e va esaminato nel merito.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione documentati (anche quelli emergenti dai verbali di udienza) e le sospensioni previste per legge (es. disposizioni connesse alla pandemia COVID-19).
- Se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio per gli effetti penali; il giudice di merito doveva dichiararla d\'ufficio o su eccezione.
- Le questioni nuove di fatto o di merito sollevate per la prima volta in Cassazione sono spesso inammissibili o giudicate manifestamente infondate; quindi le difese di fatto dovrebbero essere formulate nei gradi precedenti.
- La minaccia va valutata oggettivamente con criterio medio; non è necessario che la vittima si sia effettivamente intimidita: è sufficiente l\'idoneità oggettiva delle frasi a limitare la libertà psichica.
- L\'estinzione del reato per prescrizione non impedisce automaticamente conseguenze civili diverse: la situazione processuale civile può avere esiti distinti, ma talvolta i rimedi in sede civile risultano inammissibili nel giudizio di legittimità per motivi procedurali.
- In casi simili verificare sempre le date rilevanti (data del fatto, data della querela, eventuali sospensioni e le disposizioni temporanee straordinarie) e conservare verbali e provvedimenti da cui emergano sospensioni procedurali utili al computo della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1115/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1144/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1183/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1193/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1228/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1255/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →