Cassazione Penale, Sentenza n. 19911/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa che non ha convalidato l'arresto in flagranza per il delitto di furto aggravato (capo di vestiario del valore di euro 17,90). Il Procuratore deduceva vizio di motivazione: pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso i presupposti della precautela per la lieve entità del fatto e per l'insussistenza di pericolosità delle arrestate (incensurate, senza carichi pendenti, azione alla luce del giorno senza particolari accortezze). Inoltre il Procuratore sosteneva che il Giudice non avrebbe considerato elementi raccolti dagli organi di polizia (noleggio auto con indirizzo diverso dalla residenza, spostamento in luogo distante, dimestichezza nell'azione, rinvenimento di gioielli simili a quelli di altro furto, presenza del cellulare in altro luogo, segnalazioni di ricerche di soggetti femminili dediti a furti) idonei a dimostrare la gravità del fatto e la pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il verbale di arresto non contenesse le ragioni che, ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., avessero giustificato la privazione della libertà (gravità del fatto o pericolosità degli arrestati). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice della convalida valuta ex ante la sussistenza degli elementi di legittimazione dell'arresto sulla base della situazione conosciuta o conoscibile dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto; le informazioni o indagini acquisite successivamente non possono essere utilizzate per convalidare un arresto privo di adeguata motivazione iniziale. Poiché gli elementi evocati dal Procuratore risultavano acquisiti dopo l'arresto o non erano descritti nel verbale/atti complementari, il vizio denunciato non è stato riscontrato e l'ordinanza del Tribunale è stata confermata.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7, cod. pen.
Norme del codice penale che definiscono il reato contestato (concorso di persone e furto aggravato per modalità e per il bene esposto alla fede pubblica). Nel provvedimento sono citate per individuare il titolo di reato oggetto dell'arresto.
art. 381 cod. proc. pen., comma 4
Il comma impone che la polizia giudiziaria indichi le ragioni che hanno determinato l'arresto in flagranza (gravità del fatto o pericolosità dell'arrestato). Tale indicazione può emergere dal verbale o dagli atti complementari; in loro assenza il giudice non può convalidare l'arresto sostituendosi alla polizia.
Massime di principio
- Per la convalida di un arresto facoltativo in flagranza il giudice valuta ex ante sulla base di ciò che la polizia giudiziaria conosceva o avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza al momento dell'arresto; elementi raccolti successivamente non possono giustificare un'arresto inizialmente non motivato.
- La polizia giudiziaria deve documentare immediatamente nel verbale o negli atti complementari le ragioni che hanno portato all'arresto (descrizione del fatto, elementi che indicano gravità o pericolosità, collegamenti con altri reati, indicazioni sul comportamento degli indagati, prove rinvenute). Una documentazione carente espone l'arresto al rischio di non convalida.
- Il valore pecuniario ridotto del bene sottratto può essere rilevante nella valutazione della gravità del fatto, ma non è automaticamente determinante: conta il contesto (modalità, programmazione, collegamenti con altri reati). Tuttavia tali circostanze devono essere conosciute e riferite al momento dell'arresto per essere prese in considerazione dal giudice.
- Il giudice della convalida non può sostituirsi alla polizia nell'acquisire o integrare prove retrospettive; se la motivazione dell'arresto è insufficiente, l'atto coercitivo non può essere convalidato anche se indagini successive dovessero emergere elementi a carico.
- Per garantire la tenuta delle misure cautelari, gli operatori devono raccogliere e trascrivere prontamente ogni elemento utile (segnalazioni, rinvenimenti, collegamenti a precedenti fatti, dati di noleggio/trasferimento, descrizioni della condotta) così che il giudice della convalida possa sindacare la legittimità dell'arresto.
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