Cassazione Penale, Sentenza n. 16481/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che, riformando il rigetto del GIP, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonino Galioto per il reato di cui all'art. 416‑bis, primo comma, cod. pen., aggravato ai sensi del quarto e del sesto comma. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 416‑bis per carenza della concreta manifestazione del "metodo mafioso" idoneo a provocare intimidazione ed assoggettamento nel nuovo contesto territoriale; (2) violazione dell'art. 123, comma 3, cod. proc. pen. per insufficiente motivazione sui gravi indizi, con particolare riferimento ai collegamenti di Giuseppe Fidanzati con Cosa Nostra; (3) errata ricostruzione della condotta di Galioto, che sarebbe mera vicinanza o rapporto di lavoro (dipendente/consulente) senza apporto associativo concreto né contributo alla cassa comune; (4) vizi di motivazione circa il presunto interessamento di Galioto al traffico di stupefacenti e travisamento del contenuto di conversazioni intercettate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale di Milano secondo cui dalle conversazioni intercettate e dalle attività di polizia giudiziaria emerge l'esistenza di un "sistema mafioso lombardo" di natura autonoma e confederativa orizzontale, con capacità intimidatoria esterna e finalità tipiche dell'art. 416‑bis. Ha ritenuto provata la posizione associativa di Galioto nel "gruppo palermitano" (inclusa la partecipazione alla gestione di società collegate ad Amico Gioacchino, riferimenti alla cassa comune, mediazione di controversie rilevanti per gli equilibri associativi, accompagnamento e rapporto di fiducia con Giuseppe Fidanzati, e interessi connessi allo stupefacente), e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, richiamo alle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p.). Perciò il provvedimento di custodia cautelare è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata in senso estensivo rispetto alla forma organizzativa: può qualificare anche sodalizi mafiosi di natura 'nuova' e orizzontale, se emergono elementi che dimostrino la manifestazione del metodo mafioso (uso della forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e omertà, finalità tipiche) e l'affectio societatis tra i partecipi.
quarto e sesto comma art. 416‑bis cod. pen.
Richiamati come aggravanti per la fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto provata la gravità della condotta e le connesse aggravanti in ragione della sistematicità e degli scopi criminali del sodalizio.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Utilizzato per giustificare le esigenze cautelari: la norma e la presunzione in essa prevista (legate a determinate fattispecie) sono state richiamate come elemento che, unitamente ai gravi indizi, supporta la misura custodiale per il pericolo di inquinamento probatorio.
art. 123, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e sufficiente quanto ai gravi indizi e ai collegamenti dedotti.
Massime di principio
- La fattispecie di associazione mafiosa (art. 416‑bis) può ricomprendere strutture non necessariamente piramidali o riconducibili pedissequamente alle 'mafie storiche': è sufficiente dimostrare che il sodalizio, anche se orizzontale o confederativo, manifesti il metodo mafioso (forza intimidatrice, assoggettamento, omertà) e perseguire scopi tipici.
- I collegamenti con le 'case madri' storiche non escludono l'autonomia dell'organizzazione locale: legami e ascendenze possono costituire capitale sociale messo a disposizione di un consesso operativo autonomo.
- Attività economiche o apparenemente lecite possono assumere rilievo ai fini dell'aggregazione mafiosa se sono strumentali all'infiltrazione del tessuto economico, al reinvestimento di profitti illeciti, al controllo del mercato o al mantenimento degli assetti associativi (anche tramite cassa comune, prestanomi, false fatturazioni, ecc.).
- La partecipazione stabile, la mediazione nelle controversie interne al gruppo, il contributo alla gestione di imprese e l'accesso alla cassa comune sono indici rilevanti di 'affectio societatis' e di partecipazione associativa, anche se singole iniziative non raggiungono pieno successo pratico.
- In sede di misure cautelari il giudice può valorizzare presunzioni e il complesso indiziario (intercettazioni, comportamenti evasivi, modalità operative) per ritenere sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari; il sindacato della Cassazione sui fatti è limitato se la motivazione di merito appare congrua e articolata.
- Le censure basate sulla mera riconsiderazione alternativa delle conversazioni intercettate o sulla valutazione della realizzabilità pratica degli affari non sono in genere idonee a scalfire un convincimento motivato che raccorda i singoli elementi nel quadro associativo complessivo.
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