Cassazione Penale, Ordinanza n. 01494/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato o comunque rideterminato il trattamento sanzionatorio per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto: mancanza di motivazione sulla determinazione della pena; eccessivo aumento per la continuazione; mancata applicazione della riduzione massima per le attenuanti generiche. I motivi riguardavano, dunque, esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non contestavano in modo specifico l'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché generiche, meramente oppositive e reiterative di doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pena era congrua, valorizzando la gravità dei fatti descritti (detenzione di ingenti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina), la concessione delle attenuanti generiche non nella massima estensione per la confessione e la giovane età dell'imputato, e la conseguente giustificazione dello scostamento dal minimo edittale e dell'aumento per la continuazione. La Corte ha ribadito che in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa dei reati in materia di stupefacenti oggetto del giudizio; la pronuncia considera la gravità concreta della detenzione di marijuana, hashish e cocaina ai fini del trattamento sanzionatorio e della continuazione.
Implicitamente richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure meramente generiche, oppositive o reiterative di doglianze già esaminate e motivate nei gradi di merito.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando risulti frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico; non è consentita una nuova valutazione del merito sulla congruità della sanzione.
- La concessione delle attenuanti generiche in misura non massima e lo scostamento dal minimo edittale sono legittimi quando sorretti da motivazione che valorizzi la gravità concreta del fatto e gli elementi soggettivi favorevoli in termini contenuti.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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