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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01494/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato o comunque rideterminato il trattamento sanzionatorio per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto: mancanza di motivazione sulla determinazione della pena; eccessivo aumento per la continuazione; mancata applicazione della riduzione massima per le attenuanti generiche. I motivi riguardavano, dunque, esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non contestavano in modo specifico l'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché generiche, meramente oppositive e reiterative di doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pena era congrua, valorizzando la gravità dei fatti descritti (detenzione di ingenti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina), la concessione delle attenuanti generiche non nella massima estensione per la confessione e la giovane età dell'imputato, e la conseguente giustificazione dello scostamento dal minimo edittale e dell'aumento per la continuazione. La Corte ha ribadito che in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Norme richiamate

  • artt. 73-80 d.P.R. 309/1990

    Richiamati come base normativa dei reati in materia di stupefacenti oggetto del giudizio; la pronuncia considera la gravità concreta della detenzione di marijuana, hashish e cocaina ai fini del trattamento sanzionatorio e della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure meramente generiche, oppositive o reiterative di doglianze già esaminate e motivate nei gradi di merito.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando risulti frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico; non è consentita una nuova valutazione del merito sulla congruità della sanzione.
  • La concessione delle attenuanti generiche in misura non massima e lo scostamento dal minimo edittale sono legittimi quando sorretti da motivazione che valorizzi la gravità concreta del fatto e gli elementi soggettivi favorevoli in termini contenuti.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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