Cassazione Penale, Sentenza n. 26881/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Ragusa per reati di furto e concorso in furto. Puglisi lamenta, tra l'altro, carenza di prova della sua compartecipazione per alcuni capi (A,B,E) e insufficiente riconducibilità per altri (C,D,F), nonché il diniego delle circostanze attenuanti e la quantificazione della pena. Dainotti censura il valore probatorio del riconoscimento reso da un teste (contraddizioni e inesattezze nelle dichiarazioni), chiede la rinnovazione della prova di riconoscimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e contesta la commisurazione della pena. Bonaccorso contesta la prova nei confronti del capo A, il diniego delle attenuanti, la determinazione della pena e l'omessa considerazione di specifiche doglianze d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in massima parte rivisitazioni dei fatti e della valutazione delle prove proprie del merito, o mancanti della necessaria specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., e quindi non idonei al sindacato di legittimità. In relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per Dainotti, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto superflua la nuova escussione perché gli atti già acquisiti erano ritenuti sufficienti. Per il trattamento sanzionatorio la Corte ha confermato che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione fornita era adeguata. A norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nel ricorso.
Norme richiamate
Richiede specificità nelle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi generici o che mirano a una rivalutazione dei fatti siano inammissibili.
Regola la rinnovazione del dibattimento in appello; la Corte ha ricordato che la rinnovazione è rimessa al giudice solo se dai dati emerge incertezza tale da non poter decidere ex actis e che il rigetto è legittimo se la motivazione mostra la sufficienza delle prove già acquisite.
Richiamato in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per ritenerla necessario- decisiva ai fini della decisione.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per ricorsi con profili di colpa.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha confermato che la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è rispettata se ben motivata richiamando i criteri indicati.
Massime di principio
- La Cassazione non ammette in sede di legittimità motivi che si risolvono in una mera rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove già esaminate dai giudici di merito: i ricorsi devono essere specifici e mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione.
- Le censure sul riconoscimento di persone e sulle contraddizioni testimonianziali devono dimostrare che il vizio è tale da compromettere la possibilità stessa di decidere ex actis; altrimenti il giudice di merito può legittimamente ritenere sufficienti gli elementi probatori acquisiti.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.) può essere rigettata se la Corte territoriale motivi che le prove già acquisite sono sufficienti; il controllo di legittimità verifica l'adeguatezza della motivazione, non sostituisce il giudizio probatorio.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte di legittimità annulla soltanto quando la motivazione sia manifestamente illogica o mancante dei criteri minimi richiesti dall'art. 133 c.p.
- Ricorsi carenti di specificità formale o che non confrontano i punti di doglianza con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili per mancanza dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.
- L'uso improprio o colpevole della cassazione (ricorsi inammissibili per profili di colpa) può comportare la condanna alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante calibrarne la fondatezza e la forma.
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