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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 477/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso in Cassazione; nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo convenzionale. Sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018), quando le parti definiscono la controversia con un accordo intervenuto in corso di giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Il caso non rientra nelle tipologie di decisione previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c., né si tratta di sopravvenuto disinteresse delle parti che determini inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato le spese processuali tra le parti. Ha inoltre rilevato l'insussistenza del presupposto per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio) previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, in quanto tale sanzione si applica solo se il procedimento si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto) o con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, e non in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018

    Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018

    Principio secondo cui, quando le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale in corso di giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e viene meno l'efficacia della sentenza impugnata

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la situazione rientri nelle tipologie di decisione previste dallo stesso (comma 3) quando cessa la materia del contendere per accordo tra le parti

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato come riferimento alle tipologie di decisione in Cassazione che non si applicano alla fattispecie della cessazione della materia del contendere per accordo

  • art. 384 c.p.c.

    Analogamente richiamato per precisare che la declaratoria di cessazione non rientra nelle forme di decisione indicate da tale norma

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato; la Corte interpreta che tale raddoppio si applica solo se il procedimento termina con rigetto del ricorso ovvero con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, non quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere per accordo

  • Legge n. 228 del 2012

    art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto nel testo il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l'importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, ma la Corte esclude l'applicazione del raddoppio in caso di cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio in Cassazione, le parti concludono un accordo che definisce la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere; ciò comporta la perdita di efficacia delle sentenze impugnate
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere per accordo non rientra nelle ipotesi di decisione previste dagli artt. 382 (comma 3), 383 e 384 c.p.c., e non va confusa con un sopravvenuto disinteresse delle parti che renda il ricorso inammissibile
  • In caso di cessazione della materia del contendere per accordo, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, perché tale sanzione è prevista soltanto quando il procedimento si conclude con rigetto o con declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
  • Le spese possono essere compensate tra le parti quando la controversia cessa per accordo
  • La decisione può essere resa anche senza discussione orale e senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori se nessuno delle parti ha richiesto la discussione orale

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