Cassazione Civile, Sentenza n. 384/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Win Rent ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2011 riguardante insegne con il marchio "Sixt" collocate nei posti auto a suo uso nell'aeroporto di Malpensa/Linate, sostenendo che le scritte avevano funzione meramente informativa e indicativa del luogo di ritiro/riconsegna dei veicoli per clienti che avevano già concluso il noleggio e non funzione pubblicitaria rivolta ad un pubblico indeterminato. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano ritenuto invece che le insegne svolgessero anche funzione pubblicitaria e promozionale e avevano respinto il ricorso; la concessionaria (resistente) è stata ritenuta legittimata passiva perché aveva posto in opera i mezzi tassati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che, alla luce degli elementi di fatto (insegne collocate in area di parcheggio ad accesso riservato ai clienti delle compagnie di autonoleggio, presenza del solo marchio "Sixt", adeguatezza dimensionale e funzione prevalentemente direzionale/informativa), le scritte costituiscono insegne di esercizio meramente informative e non messaggi pubblicitari imponibili ex art. 5 D.Lgs. n. 507/1993. La sentenza della Commissione Regionale è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso di Win Rent; la resistente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.600,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre oneri di legge).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 5
L'imposta si applica ai messaggi pubblicitari diffusi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o percepibili da tali luoghi; rileva l'astratta possibilità di raggiungere un numero indeterminato di destinatari in rapporto a dimensioni e ubicazione del mezzo. Nel caso di specie le insegne collocate in area ad accesso limitato sono state ritenute non idonee a tale diffusione e quindi non imponibili.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 12
Richiamato dalla parte ma senza incidenza decisiva nella motivazione riportata: disciplina procedure/accertamento e applicazione dell'imposta.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 17, lett. e) / comma 1-bis
La CTR aveva escluso l'applicazione dell'agevolazione richiamata dalla ricorrente ritenendo non dimostrata l'attività di noleggio con conducente; la Corte però si è concentrata sulla natura informativa delle insegne (insegna d'esercizio) escludendone la rilevanza ai fini dell'imposta.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 6
Richiamato dalla difesa relativamente a questioni di legittimazione e oneri contrattuali; la Corte non ha ritenuto decisivo tale profilo una volta accertata la natura informativa dei mezzi.
Codice civile, art. 1372
Richiamato nella doglianza relativa alla natura contrattuale dei canoni e alla subconcessione; non ha inciso sulla decisione di merito che si è basata sulla qualificazione dell'insegna.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Fondamento procedurale del ricorso per cassazione (vizi di diritto e violazione di norme).
Giurisprudenza richiamata (ex: Cass. n. 13824/2005, Cass. n. 9490/2018, n. 29089/2018)
Principio consolidato: le insegne d'esercizio che servono esclusivamente a fornire informazioni sul luogo o sull'esercizio e non a promuovere la domanda non sono soggette all'imposta sulla pubblicità; la Corte ha richiamato e applicato tale principio.
Massime di principio
- Per distinguere tra messaggio pubblicitario imponibile e insegna d'esercizio esente, valutare funzione effettiva del mezzo: se mira a promuovere la domanda verso un pubblico indeterminato è pubblicità; se serve solo a indicare o identificare il luogo/sede e le pertinenze per clienti già acquisiti è insegna informativa non imponibile.
- La collocazione e l'accessibilità del mezzo sono criteri decisivi: mezzi posti in aree ad accesso ristretto o riservate a clienti non sono normalmente idonei a raggiungere un pubblico indeterminato e quindi possono essere esclusi dall'imposizione.
- La presenza del solo marchio non determina automaticamente la natura pubblicitaria: occorre valutare dimensione, contenuto, contesto e funzione prevalente dell'esposizione.
- Quando la qualificazione come insegna informativa risulta pacifica in base ai fatti accertati, il giudice può decidere nel merito senza rinvio per ulteriori accertamenti.
- La legittimazione passiva del soggetto che materialmente ha posto in opera il mezzo (concessionaria/gestore) può essere rilevante, ma la questione non prevale se il mezzo non è imponibile per la sua natura.
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