Cassazione Civile, Sentenza n. 386/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
disputa circa l'esenzione TOSAP (occupazione suolo pubblico con ponteggi per lavori di ristrutturazione/messa in sicurezza) invocata dall'Agenzia in quanto ente pubblico non economico e soggetto attuatore di intervento finanziato dalla Regione; la società di riscossione contestava che l'esenzione prevista dall'art. 49 lett. a) D.Lgs. 507/1993 richiede non solo la qualifica soggettiva dell'ente ma anche che l'occupazione sia effettuata per "finalità specifiche" di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca, mentre nel caso concreto l'occupazione era legata a manutenzione/obblighi locativi e a tutela dei terzi, non rientrando nelle finalità specifiche previste dalla norma.
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione, ha cassato la sentenza della Commissione regionale e, deciso nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente (Agenzia). La Corte ha ritenuto che l'esenzione ex art. 49 lett. a) richiede sia il requisito soggettivo (ente pubblico non economico) sia il requisito oggettivo relativo alla finalità specifica dell'occupazione; nel caso di occupazione per lavori di manutenzione e messa in sicurezza (adempimenti contrattuali ed extracontrattuali del proprietario) manca la finalità specifica assistenziale/indicata dalla norma, pertanto non spetta l'esenzione. Le spese di merito e di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
riferimento alla nozione di attività commerciale per distinguere attività economica da attività istituzionale; citato per censurare la confusione tra finalità dell'ente e natura dell'attività svolta
art. 73 TUIR (prev. art. 87 TUIR)
richiamato in relazione alla qualificazione degli enti pubblici non economici ai fini fiscali e alla distinzione tra attività istituzionali e attività economiche
le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T. U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
la norma richiede un doppio requisito: soggettivo (ente pubblico non economico) e oggettivo (l'occupazione deve essere effettuata per finalità specifiche tra quelle elencate). L'esenzione va interpretata restrittivamente; non basta la sola qualifica istituzionale dell'ente né che l'attività sia finanziata o svolta come "longa manus" di una Regione
art. 6 Legge Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 22
richiamato come norma regionale che ha trasformato l'Istituto in Agenzia regionale per la casa; la Corte ha ritenuto che la mera qualifica e il finanziamento regionale non incidono sul requisito oggettivo dell'esenzione
richiamato per sottolineare i doveri di protezione verso i terzi e la responsabilità del proprietario che giustificano la manutenzione/attività di messa in sicurezza come obbligo extracontrattuale, con conseguente natura non assistenziale dell'occupazione
Cass. sez. un. n. 10013/2021 e altre pronunce (es. Cass. 20135/2019, Corte Cost. 347/1993, Cass. sez. un. 28160/2008)
giurisprudenza richiamata per il principio che le agevolazioni/esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e per la distinzione tra finalità istituzionali e attività economiche o specifiche finalità dell'occupazione
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione TOSAP ex art. 49 lett. a) occorrono due requisiti: (a) soggettivo — il soggetto occupante sia un ente pubblico non economico ricompreso nelle previsioni normative; (b) oggettivo — l'occupazione deve avere una finalità specifica tra quelle espressamente indicate (assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca). Entrambi i requisiti sono necessari
- La qualifica istituzionale o il finanziamento pubblico dell'intervento non sufficiente a garantire l'esenzione: va valutata la finalità immediata e concreta dell'occupazione del suolo, non le finalità generali o statutarie dell'ente
- Lavori di manutenzione, messa in sicurezza o interventi eseguiti in adempimento di obblighi contrattuali o di responsabilità verso terzi tendono a non rientrare nelle finalità specifiche elencate dalla norma e quindi non determinano di norma l'esenzione
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente; non è ammessa una lettura estensiva che renda il requisito oggettivo irrilevante
- Quando l'occupazione è effettuata per l'erogazione diretta di un servizio assistenziale/prestazione sanitaria/educativa ecc. (ad es. installazione di strutture per attività socio-sanitarie o corsi), l'esenzione può trovare applicazione; è fondamentale documentare la corrispondenza tra l'uso del suolo e la finalità specifica
- In caso di dubbio probatorio, il soggetto che invoca l'esenzione deve dimostrare che l'occupazione è effettivamente destinata alla finalità specifica prevista dalla norma
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