Cassazione Civile, Sentenza n. 385/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si discuteva se le porzioni di suolo pubblico occupate dal viadotto autostradale fossero esenti dalla TOSAP ai sensi dell'art. 49, lett. a) del D.Lgs. 507/1993 (esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato) oppure soggette a tassazione perché l'opera, pur essendo proprietà demaniale, era realizzata e gestita in regime di concessione dallo Stato a favore della società concessionaria (SALT), e dunque l'effettiva occupazione doveva essere imputata all'ente concessionario ai sensi dell'art. 38 e 39 del medesimo decreto legislativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della I.C.A., ritenendo che il viadotto costituisce un'occupazione di fatto di spazi sovrastanti il suolo pubblico e che, se realizzato e gestito in regime di concessione da una società concessionaria, l'occupazione deve considerarsi propria dell'ente concessionario e non dello Stato. Ne consegue che non opera l'esenzione dell'art. 49, lett. a), e l'accertamento TOSAP impugnato è stato ritenuto legittimo: la sentenza d'appello favorevole alla contribuente (SALT) è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. Sono compensate le spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 38
Stabilisce il presupposto impositivo della TOSAP nell'occupazione di spazi e aree del demanio o patrimonio indisponibile; il comma 2 include espressamente le occupazioni soprastanti e sottostanti e quelle realizzate con impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione, imponendo la tassa anche per tali situazioni.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 39
Prevede la necessità di autorizzazione comunale per le occupazioni; la mancanza di tale autorizzazione non esclude l'imponibilità quando esiste l'effettiva sottrazione dell'uso pubblico.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 49, lett. a
L'esenzione opera solo per le occupazioni effettuate dallo Stato; non si estende alle occupazioni realizzate e gestite da enti concessionari, anche se il bene è di proprietà demaniale.
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - art. 143
Richiamato per spiegare la natura dell'attività concessoria: il concessionario progetta e realizza l'opera e ne gestisce e sfrutta economicamente i lavori per un periodo determinato, operando con autonomia, sicché l'occupazione va imputata al concessionario stesso.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento della doglianza in cassazione per violazione di legge (errata interpretazione delle norme tributarie).
Codice di procedura civile - art. 384, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito quando la questione di fatto non richiede ulteriori accertamenti; applicata per rigettare il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Per la TOSAP rileva l'effettiva occupazione o sottrazione dell'uso pubblico di spazi sovrastanti o sottostanti: la forma giuridica della proprietà non esclude l'imponibilità.
- L'esenzione dell'art. 49, lett. a) D.Lgs. 507/1993 si applica solo quando l'occupazione è effettuata direttamente dallo Stato; opere realizzate e gestite in concessione da privati/concessionari non rientrano nell'esenzione.
- Gli impianti e le costruzioni sopra il suolo (es. viadotti, ponti, infrastrutture autostradali) vanno considerati ai fini dell'art. 38 come occupazioni imponibili, anche se integrano impianti di servizio pubblico.
- La qualifica soggettiva dell'occupante è determinante: se l'opera è gestita dal concessionario con autonomia e scopo di sfruttamento economico, l'occupazione è imputabile a quest'ultimo e soggetta a tassa.
- In presenza di concessioni, è utile verificare la documentazione (atto di concessione, clausole di gestione e durata) per stabilire chi esercita effettivamente l'uso del suolo e quindi l'imposizione.
- La mancanza di autorizzazione comunale non impedisce l'imposizione della TOSAP se esiste una reale occupazione che limita l'uso pubblico; le spese processuali in controversie consolidate dalla giurisprudenza possono essere compensate.
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