Cassazione Penale, Ordinanza n. 37558/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 617-quinquies c.p. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale e vizio di motivazione, lamentando l'omessa considerazione delle doglianze difensive; con il secondo si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendone l'erroneità e l'insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne solo una porzione e senza censurare il complessivo ragionamento fondato anche su fonti testimoniali, secondo cui l'accorgimento adottato dall'imputato impediva il regolare funzionamento dei meccanismi degli sportelli, generando falsi messaggi di malfunzionamento a fronte di un'effettiva erogazione di denaro e del correlativo addebito sul conto del cliente. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi personali e fattuali reputati decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
Richiamato implicitamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice può negare motivando sui soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
La Corte applica il principio di inammissibilità del motivo che non si correla alle ragioni del provvedimento impugnato o che sia manifestamente infondato.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con l'intera motivazione della sentenza impugnata e non censuri tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione.
- La doglianza per vizio di motivazione non può limitarsi a contestare una sola porzione del percorso argomentativo, se il giudice di merito ha sorretto la decisione con un ragionamento complessivo fondato anche su elementi testimoniali o fattuali non adeguatamente aggrediti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La mancata correlazione tra motivo di ricorso e ratio decidendi, ovvero la manifesta infondatezza della censura, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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