Cassazione Civile, Ordinanza n. 20522/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un motociclista, mentre si recava al lavoro, cadeva a causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio e riportava lesioni personali oltre al danneggiamento del motoveicolo. Agiva contro il comune e l'azienda sanitaria locale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale riconosceva la responsabilità di entrambi gli enti ex art. 2043 c.c. e li condannava in solido. In appello, l'azienda sanitaria locale e il comune impugnavano la decisione; il danneggiato proponeva appello autonomo con censure su istruttoria, personalizzazione del danno non patrimoniale, interessi compensativi, liquidazione delle spese e omessa pronuncia su una richiesta di accertamento incidentale della rilevanza penale del fatto. La corte d'appello accoglieva l'appello degli enti, respingeva la domanda risarcitoria e compensava le spese. In cassazione il danneggiato deduceva: 1) violazione della normativa regionale laziale sul randagismo, per aver escluso la legittimazione passiva del comune; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova in ordine alla condotta colposa degli enti; 3) violazione delle norme processuali sull'ammissione e valutazione della prova testimoniale e del diritto di difesa; 4) omessa pronuncia sull'istanza di accertamento incidentale del reato di lesioni colpose.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, in base alla normativa regionale laziale richiamata e alla propria giurisprudenza, la responsabilità per i danni causati da cani randagi non catturati/custoditi grava in via solidale sul comune e sulla ASL competenti, con conseguente sussistenza della legittimazione passiva di entrambi. Tuttavia ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e ha dichiarato assorbito il quarto. Nonostante l'accoglimento del primo motivo, la sentenza di merito è stata sostanzialmente confermata nel dispositivo finale di rigetto della domanda, perché il ricorrente non aveva adeguatamente assolto l'onere probatorio nei gradi di merito sulla condotta colposa degli enti. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito alterno dei gradi di merito e della disciplina applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
richiamato come base della condanna in primo grado; la Cassazione non riforma la decisione finale perché resta insoddisfatto l'onere probatorio sul fatto costitutivo della domanda risarcitoria.
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata per la dedotta omessa pronuncia.
richiamato in relazione alla doglianza di omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale.
artt. 24 e 111 Cost.
invocati per censurare la mancata ammissione delle prove testimoniali e la pretesa lesione del diritto di difesa.
artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.
richiamati a sostegno della censura sulla disciplina di ammissione e valutazione delle prove testimoniali.
art. 2 della legge Regione Lazio n. 34 del 1997
interpretato in senso favorevole alla responsabilità/legittimazione passiva anche del comune per i danni da cani randagi.
art. 3, comma 3, lett. a), della legge Regione Lazio n. 34 del 1997
richiamato insieme all'art. 2 per fondare la responsabilità solidale degli enti competenti nella prevenzione del randagismo.
richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese professionali.
richiamato in relazione alla liquidazione del compenso professionale secondo i parametri minimi.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato per giustificare la compensazione delle spese in base al regime applicabile al tempo della notifica dell'atto introduttivo.
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.
art. 13 del d.l. n. 132 del 12/09/2014, conv. in L. n. 162 del 10/11/2014
richiamato solo per chiarire che la disciplina più restrittiva sulla compensazione delle spese non era applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nei giudizi per danni causati da cani randagi, la legittimazione passiva può spettare congiuntamente agli enti pubblici territorialmente competenti secondo la disciplina regionale di settore, quando la normativa attribuisca loro compiti di prevenzione, cattura e custodia.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge o dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'intera motivazione sul punto decisivo.
- La deduzione di errori in tema di prova testimoniale deve essere specifica e deve investire la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; non è sufficiente censurare solo frammenti isolati della motivazione.
- L'accoglimento di un motivo che investe la legittimazione passiva non comporta cassazione della decisione quando la sentenza sia comunque sorretta da una autonoma ratio di rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
- La compensazione delle spese può essere disposta secondo la disciplina vigente al momento dell'introduzione della domanda, se la normativa sopravvenuta non è applicabile ratione temporis.
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