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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15687/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per ricettazione e utilizzo illecito di carta di credito. Il difensore deduceva: (i) errata qualificazione del fatto come ricettazione invece che come appropriazione di cosa smarrita (art. 647 c.p.), con conseguente assoluzione o riqualificazione; (ii) difetto di valutazione dell'attenuante prevista dall'art. 648 (oggi comma 4) e difetto di motivazione sull'omessa applicazione del beneficio di cui all'art. 175; (iii) con motivi aggiunti si sosteneva la configurabilità dell'appropriazione indebita di cosa smarrita, la possibile configurazione di furto semplice e la intervenuta prescrizione con riguardo ad uno dei capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto pacifico il principio secondo cui beni come carte di pagamento che conservano segni esteriori identificativi mantengono l'appartenenza a un titolare: l'impossessamento senza restituzione integra furto e la successiva circolazione integra ricettazione per i successivi possessori. Ha ritenuto infondati i rilievi sull'attenuante e sulla riqualificazione in furto semplice, nonché i motivi nuovi reiterativi. Per l'inammissibilità del ricorso non è stato possibile, in questa sede, esaminare eventuali cause di non punibilità (es. prescrizione). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 647 cod. pen.

    Riferita alla distinzione tra appropriazione di cosa smarrita e furto: la Corte sottolinea che la depenalizzazione dell'ipotesi prevista dall'art. 647 non incide sulle condotte che, per le caratteristiche del bene (segni esteriori identificativi), costituiscono sottrazione al titolare e quindi furto/ricettazione

  • art. 648 cod. pen. (citato come art. 648 quarto comma)

    Richiamato in relazione alla possibilità di qualificare la fattispecie come ipotesi lieve; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante in ragione dell'entità del profitto e della piena disponibilità del limite di spesa

  • art. 175 cod. pen.

    Il ricorso menzionava il beneficio previsto da tale norma; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e non meritevole di riesame in sede di cassazione per inammissibilità del ricorso

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese processuali)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi esclude la possibilità di dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione ai sensi di tale norma

Massime di principio

  • Se un bene smarrito conserva segni esteriori che ne identificano chiaramente il titolare (es. carte di pagamento, bancomat, tessere) l'impossessamento senza restituzione è qualificabile come furto e la successiva circolazione integra ricettazione per i successivi possessori.
  • La depenalizzazione di specifiche fattispecie di appropriazione di cose smarrite non protegge condotte in cui l'oggetto è facilmente riconducibile a un titolare: rileva la situazione psicologica del soggetto che si impossessa del bene (conoscenza dell'altruità).
  • Il convenuto che si trovi nella disponibilità della refurtiva deve fornire una spiegazione credibile e dettagliata sull'origine; spiegazioni generiche o tardive possono integrare e consolidare la valutazione di ricettazione.
  • In sede di cassazione i motivi reiterativi già esaminati e adeguatamente motivati dall'organo di merito sono dichiarati inammissibili se manifestamente infondati: ciò può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di esaminare e pronunciare sulle cause di non punibilità, compresa la prescrizione, dovendosi prima superare il vaglio di ammissibilità.

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