Cassazione Civile, Ordinanza n. 36745/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza della Presidente della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 643 del 10/02/2021. Il ricorso, tuttavia, non è stato depositato nei venti giorni successivi alla notificazione perfezionatasi il 27/02/2021. La Corte rileva che il deposito tardivo integra improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., sanzione rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente. La parte ricorrente non risulta costituita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per omesso deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando d'ufficio la relativa sanzione processuale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; il mancato deposito nel termine comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
La decisione è stata assunta seguendo la proposta del relatore formulata ai sensi del procedimento camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio e non viene sanata dalla costituzione della parte resistente.
- Ai fini del computo del termine di deposito occorre avere riguardo alla data di perfezionamento della notificazione.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del soccombente alle spese di lite e, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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