Cassazione Civile, Ordinanza n. 18463/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori di restauro su una chiesa, stipulato per un importo complessivo di euro 62.000,00, con previsione di un termine di esecuzione ritenuto essenziale e di una clausola penale giornaliera per il ritardo. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo di euro 20.680,00; il committente proponeva opposizione deducendo il ritardo nell'ultimazione dei lavori e chiedendo la compensazione con la penale contrattuale, quantificata in euro 18.800,00 per 94 giorni di ritardo, con conseguente condanna della sola residua somma di euro 1.880,00. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo non eccessiva la penale e valorizzando l'interesse del creditore alla rapida riconsegna della chiesa, nonché l'inadempimento dell'appaltatrice quanto all'impiego di maestranze. L'impresa ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1384, 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 c.c., per avere la Corte escluso l'iniquità della clausola penale senza valutare correttamente l'interesse del creditore all'adempimento anche alla luce della fase esecutiva del rapporto e dell'effettivo squilibrio tra prestazioni; (2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile, per avere parametrato la congruità della penale a un preteso compenso giornaliero dell'appalto; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'incidenza del contratto originario e della durata complessiva del rapporto sulla determinazione del valore giornaliero del compenso e sull'apprezzamento della penale. In sede di opposizione alla proposta di definizione anticipata, la ricorrente introduceva anche argomenti nuovi su penali negli appalti e limiti percentuali del d.lgs. n. 36/2023, ritenuti però inammissibili perché nuovi. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo nei termini motivazionali esposti, rilevando che, ai fini dell'art. 1384 c.c., la manifesta eccessività della penale va valutata non solo in astratto al momento della stipulazione, ma anche tenendo conto delle circostanze sopravvenute nella fase attuativa del rapporto e dell'ammontare concretamente maturato in rapporto al danno ipotetico e all'interesse del creditore. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda di riduzione della clausola penale alla luce del criterio dell'interesse del creditore all'adempimento, considerando sia il momento genetico sia la concreta fase di esecuzione e la penale complessivamente maturata rispetto al corrispettivo dell'appalto. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio e per l'opposizione tempestivamente proposta dalla ricorrente
richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo
la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta; la valutazione dell'interesse del creditore non è rigidamente ancorata solo al momento della stipulazione, ma può e deve considerare anche la fase attuativa del rapporto e l'ammontare concretamente maturato
richiamato quale canone di correttezza applicabile anche nella fase esecutiva del rapporto contrattuale
richiamato dalla ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi
richiamato quale criterio interpretativo coerente con correttezza e buona fede
la buona fede nell'esecuzione del contratto impone di considerare anche l'evoluzione concreta del rapporto ai fini della riduzione della penale
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento del dovere di solidarietà che conforma la valutazione della penale
richiamato dalla ricorrente in opposizione, ma ritenuto nuovo e quindi inammissibile
non citato
Massime di principio
- Ai fini della riduzione equitativa della clausola penale ex art. 1384 c.c., il giudice deve valutare la manifesta eccessività della penale avendo riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, inteso come incidenza concreta dell'inadempimento o del ritardo sull'equilibrio sinallagmatico e sulla situazione contrattuale effettiva.
- La valutazione dell'interesse del creditore non è confinata al solo momento genetico della stipulazione: il giudice deve considerare anche la fase esecutiva del rapporto e le circostanze sopravvenute, comprese quelle che incidano sulla misura della penale al momento in cui essa viene domandata o si cristallizza a seguito del ritardo effettivamente maturato.
- La penale va apprezzata non soltanto in astratto come misura giornaliera pattuita, ma anche in concreto, confrontando l'importo complessivamente maturato con il corrispettivo dell'appalto e con il pregiudizio ipoteticamente risarcibile in difetto della clausola.
- La riduzione della penale non richiede una corrispondenza rigida e automatica con il danno effettivamente subito, ma impone comunque una motivata comparazione tra penale, interesse creditorio e assetto complessivo del rapporto.
- Le deduzioni nuove introdotte solo in sede di legittimità o nell'opposizione alla proposta di definizione anticipata, se non trattate nei gradi di merito o nel ricorso originario, sono inammissibili.
- Se la motivazione di merito esamina la congruità della penale solo in chiave statica e non considera la sua concreta quantificazione finale alla luce del ritardo effettivamente verificatosi, la decisione può essere cassata per errata applicazione dell'art. 1384 c.c.
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