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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31508/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria proposta contro l'originaria banca, poi ceduta a una società veicolo e gestita da una mandataria. La lite nasceva da una serie di iniziative dell'istituto di credito: revoca degli affidamenti collegati a rapporti personali e di garanzia, revoca del mutuo ipotecario sulla prima casa ritenuta illegittima perché le rate erano state pagate regolarmente fino ad allora, e conseguente segnalazione in Centrale Rischi. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare sulla domanda relativa all'illegittimo recesso dal mutuo e ai danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla segnalazione e dal successivo peggioramento della situazione creditizia. Con il secondo motivo denunciava violazione delle istruzioni della Banca d'Italia sulla Centrale dei Rischi, contestando i codici usati nella segnalazione. Con il terzo motivo deduceva violazione delle regole sull'onere della prova del danno non patrimoniale, sostenendo che il pregiudizio fosse provato da lettere di diniego di altre banche e comunque sussistesse in re ipsa. Con il quarto motivo, in via subordinata, lamentava il difetto assoluto di motivazione sul rigetto del danno non patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse in realtà esaminato la questione del danno e che non vi fosse omessa pronuncia: il giudice di merito aveva distinto tra illegittimità della revoca del mutuo e legittimità della segnalazione in Centrale Rischi per le altre esposizioni e per la posizione di garante. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché investivano valutazioni di merito, chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; inoltre, una volta affermata la legittimità della segnalazione, veniva meno il presupposto delle pretese risarcitorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in astratto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva comunque trattato la domanda risarcitoria e la questione della segnalazione in Centrale Rischi.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel distinguere l'errore di percezione da quello di valutazione delle prove; solo il primo può rilevare in cassazione nei limiti indicati.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice non può disattendere le prove legali, ma l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa delle prove non legali resta riservato al merito.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.

  • art. 40 del T.U.B.

    richiamato per escludere, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti per la revoca unilaterale del mutuo ipotecario.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    il patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla condanna alle spese in favore della controparte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto in concreto.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche implicitamente, il nucleo decisivo della domanda, distinguendo i diversi profili fattuali e giuridici della pretesa.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dai giudici di merito.
  • L'errore nella valutazione dell'attitudine dimostrativa delle prove non legali non integra, di regola, un vizio denunciabile in cassazione; è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • Una volta accertata la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi, vengono meno le pretese risarcitorie fondate su tale segnalazione, salvo la prova di un autonomo e specifico pregiudizio non dedotto in modo adeguato.
  • Il danno non patrimoniale non può essere presunto in modo automatico dalla sola allegazione della lesione reputazionale o dal mancato accesso al credito, occorrendo una specifica allegazione e prova del pregiudizio dedotto.
  • Il patrocinio a spese dello Stato non impedisce la condanna della parte ammessa al pagamento delle spese processuali in favore della controparte risultata vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

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