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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38934/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento esecutivo promosso sulla base di un titolo giudiziale già formatosi in precedenza. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato somme richieste dalla parte esecutante; successivamente, nel giudizio di opposizione riassunto davanti al Tribunale, venivano dichiarate la nullità del precetto notificato all'INPS e del pignoramento presso terzi. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) deduceva che l'opposizione dell'INPS al precetto fosse tardiva e quindi inammissibile, perché avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di venti giorni; 2) lamentava che il primo giudice non avesse dichiarato l'estinzione del giudizio di merito, asseritamente introdotto tardivamente dall'INPS e con forma processuale errata; 3) eccepiva la litispendenza rispetto a un diverso giudizio già pendente davanti al Tribunale di Roma e sosteneva anche l'incompetenza del giudice del lavoro a favore del giudice ordinario; 4) censurava la motivazione sulla ritenuta invalidità della procura alle liti, sostenendo che l'identificazione del soggetto conferente fosse certa e che la procura fosse comunque valida, anche in relazione al rilascio all'estero e alla sua formalizzazione.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha verificato preliminarmente la validità della procura alle liti rilasciata per il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che la procura prodotta su foglio separato non fosse univocamente riferibile al ricorso né al provvedimento impugnato, mancando un collegamento idoneo a farla "fare corpo" con l'impugnazione e non essendo sufficiente la dichiarazione del difensore circa la spillatura o la congiunzione materiale. Per tale ragione la procura è stata considerata inesistente e il ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre posto le spese a carico del difensore della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e riferibile al singolo giudizio di legittimità.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura su foglio separato materialmente congiunto è astrattamente ammessa, ma deve risultare chiaramente riferita al ricorso e al giudizio in cassazione.

  • art. 374 c.p.c.

    La rimessione alle Sezioni Unite non è necessaria quando la questione prospettata non interferisce con quella, diversa, della validità della procura del caso concreto.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    La relazione di notificazione via PEC può attestare la menzione della procura, ma non supplisce alla mancanza di un collegamento certo e univoco tra procura e ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità sono dovuti, ove ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello temporale: deve riferirsi al ricorso e alla sentenza impugnata ed essere rilasciata dopo la pronuncia impugnata e prima della notificazione dell'impugnazione.
  • La procura apposta su foglio separato è valida solo se, dal suo contenuto e dal suo collegamento materiale/documentale, risulta in modo univoco il conferimento del mandato per quel determinato giudizio di legittimità; formule generiche o riferimenti ad altri giudizi non sono sufficienti.
  • La mera dichiarazione del difensore circa la spillatura o la congiunzione materiale degli atti non sana l'assenza di un collegamento certo tra procura, ricorso e provvedimento impugnato.
  • Quando la procura speciale per cassazione è inesistente o non validamente riferibile al ricorso, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e il relativo onere può essere posto a carico del difensore che ha proposto l'impugnazione in proprio nome processuale difettando una valida procura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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