Cassazione Penale, Sentenza n. 39575/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato il decreto che disponeva la sorveglianza speciale, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 1, lett. c) e 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 159/2011, sostenendo che il giudizio di pericolosità sociale fosse fondato su mere presunzioni e su fatti per i quali non vi sono accertamenti definitivi in sede penale (cioè assenza di condanne definitive o di provvedimenti penali definitivi a carico dell'imputato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: il ricorrente non ha indicato la specifica violazione di legge né i punti decisionali violati, come richiesto dall'art. 10 del d.lgs. 159/2011. Sul merito la Corte ha richiamato il principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, affermando che la pericolosità sociale può essere valutata anche sulla base di fatti non definiti penalmente (anche in caso di estinzione del reato, non doversi procedere o sentenza di assoluzione) e su elementi quali precedenti, denunce recenti, tenore di vita, abituale compagnia di pregiudicati e altri indici rapprentativi della persistenza del pericolo. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 1, lett. c)
Articolazione del concetto di "soggetto socialmente pericoloso" come presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte interpreta che tale pericolosità può essere accertata anche attraverso fatti che non comportino una condanna penale definitiva.
d.lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. c)
Norma richiamata in relazione ai presupposti per l'adozione di specifiche misure di prevenzione; nella decisione è stata ritenuta correttamente applicata in quanto la valutazione della pericolosità può fondarsi su elementi anche non definitivamente accertati in sede penale.
Richiama il requisito di specificità richiesto per il ricorso in Cassazione: il ricorrente deve indicare la norma violata e i punti della decisione che si ritengono illegittimi; la mancata specificazione rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Consente la condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile, con valutazione di eventuale colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) sono autonome rispetto al processo penale: l'assenza di una condanna penale definitiva non esclude che fatti rilevanti possano essere valutati per accertare la pericolosità sociale.
- Fatti non costituenti reato o fatti per i quali non esista un accertamento penale definitivo possono comunque fondare la pericolosità sociale se presentano elementi oggettivi sintomatici della sua persistenza (precedenti, denunce, compagnia, tenore di vita, ecc.).
- In sede di ricorso in Cassazione è essenziale indicare con precisione la norma violata e i passi della decisione che si contestano: censure generiche o mero richiamo a massime giurisprudenziali sono causa di inammissibilità.
- Per contestare una misura di prevenzione conviene focalizzarsi su vizi formali e motivazionali specifici (mancata indicazione di elementi oggettivi, valutazioni arbitrarie, carenza di istruttoria probatoria), non sulla sola assenza di condanna penale.
- Il ricorso infondato o generico comporta rischio di condanna alle spese e, nei casi di colpa, al pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di impugnare.
- La giurisprudenza tende a consentire una valutazione ampia e oggettiva degli elementi rivelatori della pericolosità sociale, perciò è necessario produrre prove concrete che smontino la ricostruzione fattuale adottata dall'autorità di prevenzione.
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