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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46338/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) violazione del diritto alla difesa perché il giudizio d'appello sarebbe stato trattato dopo il decesso del difensore di fiducia (Avv. Mario Bagnato, deceduto il 21/09/2023), sicché l'imputato sarebbe rimasto privo di difesa tecnica nella fase delle conclusioni; (2) carenza di motivazione rispetto alla qualificazione della detenzione di sostanza stupefacente come destinata allo spaccio e non per uso personale, sostenendo che le quantità fossero compatibili con uso personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che non risulti che il giudice fosse stato messo a conoscenza del decesso del difensore e che la notificazione del decreto di citazione per il grado d'appello era avvenuta regolarmente prima del decesso; trattandosi di giudizio cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020, non sussisteva un vizio del contraddittorio e non incombeva al giudice l'onere di accertare le ragioni dell'assenza del difensore non comunicate. Inoltre il ricorrente non ha specificato il concreto pregiudizio subito. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto: i giudici di merito avevano motivato la destinazione allo spaccio con elementi ponderali (g. 364 di marijuana con oltre 1.000 dosi teoriche), presenza di altra sostanza, suddivisione in dosi e strumenti utili allo spaccio (bilancino, coltello intriso). Conseguentemente la sentenza di condanna (1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 3.443 di multa) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    La norma è stata applicata per la qualificazione del reato: la detenzione di sostanze stupefacenti è stata ritenuta con destinazione allo spaccio in base agli elementi di fatto (quantitativi e modalità di conservazione/divisione)

  • Decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020

    art. 23-bis (procedimento cartolare d'appello)

    Il giudizio d'appello si è svolto con rito cartolare; ciò implica che l'assenza del difensore non comporta automaticamente vizio di instaurazione del contraddittorio quando la notificazione è stata regolare e il giudice non è stato informato del decesso

  • Codice di procedura penale

    L'obbligo per il giudice di nominare d'ufficio un difensore sussiste solo se la situazione di mancanza di difesa è nota all'ufficio giudiziario; non opera d'ufficio se il decesso del difensore non è stato portato a conoscenza del giudice

  • Codice di procedura penale

    La corte richiama la possibilità, in caso di mancata tempestiva impugnazione per causa legata al decesso dell'unico difensore, di chiedere la restituzione in termini ai sensi di tale norma: rimedio a tutela del diritto alla difesa quando il termine non è stato osservato per causa non imputabile alla parte

  • Codice di procedura penale

    Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • La morte del difensore di fiducia non determina automaticamente l'annullamento o la nullità del provvedimento se il giudice non è stato informato e le notificazioni preliminari sono regolari: tocca alla parte o al difensore comunicare tempestivamente l'evento o nominare un nuovo difensore.
  • Nei giudizi cartolari d'appello (art. 23-bis) e nelle procedure camerali, l'assenza del difensore non implica di per sé un vizio del contraddittorio quando non risultano comunicazioni di legittimo impedimento o altre irregolarità nelle notificazioni.
  • Se si lamenta la privazione della difesa tecnica per sopravvenuta morte del difensore, il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito o avvalersi dei rimedi processuali (es. restitutio in termini ex art. 175 c.p.p.) per sanare termini non rispettati per quella causa.
  • In Cassazione le censure che mirano a una rivalutazione del merito probatorio (fatti e valutazione delle prove) sono in genere inammissibili: occorre contestare la legittimità dell'interpretazione giuridica o la motivazione sotto profili di diritto.
  • Per la distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione per spaccio si valuta il quadro complessivo: quantità, principio attivo, numero di dosi teoriche, presenza di più sostanze, strumenti per il confezionamento o la pesatura, suddivisione in dosi sono indici compatibili con l'intento di spaccio.
  • Il soggetto che ritiene di non aver potuto esercitare la difesa per cause sopravvenute deve attivare subito i rimedi processuali disponibili: comunicazione al giudice, nomina di un nuovo difensore, o istanza di restituzione in termini se sono decaduti termini di impugnazione.

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