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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03215/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da atti di concorrenza sleale posti in essere dalla concorrente, deducendo tre profili principali: lo storno di dipendenti ritenuti strategici e apicali, la sottrazione di rapporti contrattuali relativi alla distribuzione e sfruttamento di test psicometrici, e lo sviamento di clientela. In particolare, sosteneva che, in concomitanza con la nascita della società convenuta e con la disdetta di un contratto ultradecennale di distribuzione in Italia di un noto test, numerosi dipendenti erano passati alla concorrente, anche per effetto dell’intervento di un ex direttore editoriale poi assunto dalla convenuta, il quale avrebbe altresì sviato clienti e fornitori. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita erronea applicazione del principio di non contestazione; 2) violazione dell’art. 2598 c.c. e omesso esame di fatti decisivi con riguardo allo storno di dipendenti e al preteso animus nocendi della concorrente; 3) violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c. e omesso esame di fatti decisivi sulla sottrazione di rapporti contrattuali; 4) violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c. e omesso esame di fatti decisivi sullo sviamento di clientela tramite invio di una circolare a ex clienti; 5) violazione degli artt. 191 e ss. c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla pronuncia di assorbimento della domanda risarcitoria, lamentando la mancata considerazione delle conseguenze economiche negative delle condotte dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la censura sul principio di non contestazione non riportava adeguatamente il contenuto degli atti difensivi rilevanti; ha reputato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e perché il vizio motivazionale era comunque precluso dalla c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che la sentenza di merito aveva fondato il rigetto su una duplice ratio decidendi, di cui la ricorrente aveva aggredito solo una, oltre a riproporre censure di merito non scrutinabili in cassazione e comunque coperte dalla preclusione della doppia conforme; infine, ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché, una volta escluse le condotte illecite, veniva meno l’interesse a discutere del quantum risarcitorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione può essere denunciato in cassazione solo con ricorso autosufficiente, che indichi compiutamente il contenuto degli atti di parte rilevanti per verificare la contestazione o la non contestazione dei fatti allegati.

  • art. 2598 c.c.

    La configurabilità della concorrenza sleale presuppone un accertamento di fatto sulle concrete modalità delle condotte denunciate; in cassazione non è consentito trasformare tale accertamento in una critica di violazione di legge quando si contesta soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 2598, n. 3, c.c.

    Lo sviamento di clientela e la sottrazione di rapporti contrattuali richiedono prova di condotte idonee a ledere la correttezza professionale e di un concreto nesso con il pregiudizio lamentato; la mera contestazione dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito non è scrutinabile come violazione di legge.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 191 c.p.c. e ss.

    La doglianza relativa all’assorbimento delle domande risarcitorie resta priva di interesse quando siano comunque confermate le rationes decidendi che escludono l’esistenza delle condotte illecite poste a fondamento della pretesa.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione del principio di non contestazione è ammissibile in cassazione solo se il ricorso è autosufficiente e consente alla Corte di verificare, sulla base degli atti trascritti o adeguatamente indicati, il contenuto delle deduzioni delle parti.
  • L’accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione è attività di interpretazione degli atti difensivi riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • Quando la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, essa non può essere proposta come violazione o falsa applicazione di legge.
  • In presenza di c.d. doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Se la sentenza impugnata regge su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve attaccarle tutte; l’omessa censura di una sola di esse rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione.
  • Quando venga esclusa l’esistenza stessa delle condotte illecite poste a fondamento della domanda risarcitoria, resta priva di interesse ogni censura limitata alla sola quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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