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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19452/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari per i reati previsti dagli artt. 12, comma 1, e 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell'immigrazione). Il ricorrente ha contestato: 1) tardivo deposito del dispositivo e della motivazione (art. 309, commi 9 e 10 c.p.p.) rendendo la misura inefficace; 2) utilizzabilità di atti acquisiti dopo la scadenza delle indagini preliminari (artt. 405, 407 c.p.p.), contestando la decorrenza del termine delle indagini (sostenendo decorrenza dall'21/02/2023 anziché dal 02/04/2024); 3) inutilizzabilità degli interrogatori di garanzia di altri indagati perché sopravvenuti rispetto all'ordinanza del G.I.P.; 4) assenza di una specifica richiesta di misura nei suoi confronti da parte del P.M. (art. 291 c.p.p.); 5) inesistenza o inconsistenza dei gravi indizi (mancanza di intercettazioni che lo riguardino, errori identificativi, atipicità delle prove documentali e temporali); 6) illegittima valorizzazione di atti sopravvenuti (es. annotazioni di polizia giudiziaria relative a click day) per fondare esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile nei vari motivi. Ha ritenuto che: il dispositivo del Tribunale del riesame era stato depositato il 17/02/2025 e la motivazione il 03/03/2025, rispettando i termini di cui all'art. 309 c.p.p.; la decorrenza del termine delle indagini va computata dalla data di iscrizione nel registro degli indagati (02/04/2024) secondo orientamento consolidato, perciò gli atti sono utilizzabili ai fini cautelari nei limiti previsti; il Tribunale del riesame poteva e doveva valutare anche atti sopravvenuti se dedotti nel contraddittorio dell'udienza camerale; la mancanza di iniziale ripetizione formale del nominativo nella richiesta del P.M. non inficia la posizione, essendo il chiarimento intervenuto e la misura adeguatamente motivata; gli elementi documentali, le intercettazioni nel loro insieme e le dichiarazioni dei coindagati, anche se parziali o non nominative, costituiscono un quadro indiziario ritenuto idoneo a sostenere i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Conseguentemente il provvedimento di arresti domiciliari è stato confermato e il ricorso respinto; la Corte ha disposto anche la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 12, commi 1 e 5

    reati contestati relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

    Norma sostanziale che definisce le condotte contestate (promozione dell'ingresso e favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari); la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori complessivamente raccolti possano sostenere la contestazione ai sensi di tali articoli.

  • codice di procedura penale - art. 309, commi 9 e 10

    termine per il deposito del dispositivo e della motivazione del Tribunale del riesame

    La Corte ha ritenuto rispettati i termini: dispositivo depositato il giorno dell'udienza (17/02/2025) e motivazione depositata entro 30 giorni (03/03/2025), perciò il vizio è infondato.

  • codice di procedura penale - artt. 405 e 407

    inutilizzabilità di atti dopo la scadenza delle indagini

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine delle indagini è quella dell'iscrizione nel registro degli indagati; i rilievi sull'utilizzabilità sono infondati se la data rilevante è quella dell'iscrizione effettuata in concreto.

  • codice di procedura penale - art. 335‑quater e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 88‑bis, comma 1

    norma relativamente alla disciplina della durata delle indagini (applicabilità temporale)

    La norma più recente non è applicabile ratione temporis al procedimento; si mantiene l'orientamento precedente richiamato dalla Corte circa la decorrenza dal momento di iscrizione.

  • codice di procedura penale - art. 291

    richiesta di misura da parte del pubblico ministero

    La Corte ha ritenuto che eventuali omissioni formali nella richiesta siano state superate dal chiarimento del P.M. e che non emergano profili invalidanti della misura.

  • codice di procedura penale - artt. 273, 274, 275, 280

    criteri e presunzioni per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari

    La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame deve valutare gli elementi coevi e le sopravvenienze dedotte nel contraddittorio, nonché che può fondare esigenze cautelari anche sulla presunzione che assiste il titolo di reato (art. 275) e sugli elementi emersi.

  • codice di procedura penale - art. 292

    contenuto sommario della imputazione in fase cautelare

    La Corte ricorda che nella fase cautelare l'imputazione è sommaria e ciò consente un margine di flessibilità nella ricostruzione temporale e nel collegamento degli indizi.

  • codice di procedura penale - art. 616, comma 1

    conseguenze della decisione in ordine alle spese

    A seguito della decisione la parte soccombente è stata condannata alle spese processuali secondo la norma.

Massime di principio

  • Il deposito del dispositivo e della motivazione del Tribunale del riesame deve rispettare i termini di art. 309 c.p.p.; il mero ritardo percepito dal ricorrente non è sufficiente se dagli atti risulta il rispetto dei termini.
  • Ai fini della durata delle indagini preliminari, la decorrenza va normalmente computata dalla data di iscrizione nel registro degli indagati; ritardi dell'azione del P.M. non annullano automaticamente la utilizzabilità degli atti, fermo restando possibile profilo di responsabilità del magistrato.
  • Gli elementi acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini possono essere valutati ai fini cautelari se provengono 'aliunde' o se sono sopravvenuti e dedotti nel contraddittorio dell'udienza camerale; il giudice di riesame ha competenza a valutarli.
  • Le dichiarazioni di coindagati e gli interrogatori di garanzia non sono automaticamente inutilizzabili: possono integrare il quadro indiziario se rientrano nei canoni di valutazione e sono stati adeguatamente portati nel contraddittorio.
  • La carenza formale o iniziale ambiguità nella richiesta del pubblico ministero può essere superata da chiarimenti e dalla valutazione complessiva del materiale probatorio; per risultare decisiva deve incidere concretamente sulla legittimità della misura.
  • In fase cautelare l'imputazione è descritta sommariamente (art. 292 c.p.p.), perciò elementi documentali successivi o riferibili a periodi adiacenti possono comunque concorrere a fondare i gravi indizi se coerenti con la ricostruzione complessiva.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre dimostrare non solo errori formali ma che, valutati complessivamente, gli elementi probatori non giustificano né i gravi indizi né le esigenze cautelari; contestazioni isolate sono spesso insufficienti.

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