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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15684/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato, per il delitto previsto dagli artt. 110 e 639 cod. pen. Il Quercetti deduce mancanza o apparente carenza di motivazione (art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.) in ordine alla responsabilita. L'Angelini deduce nullita della notifica della citazione in appello (contestando l'uso dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. anziche il domicilio dichiarato), manifesta illogicita della motivazione per aver ritenuto la responsabilita basata su indizi privi di pregnanza, difetto di motivazione sulla esclusione della causa di non punibilita ex art. 131-bis cod. pen. e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e reiterazione di questioni gia esaminate in sede di merito. Ha ritenuto infondato il vizio di notifica perche il ricorrente risultava irreperibile al domicilio dichiarato e la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. era pertanto valida. Quanto alla responsabilita, ha confermato che la valutazione dei giudici di merito e la ricostruzione probatoria, fondata su relazioni di servizio e dichiarazioni dei verbalizzanti nonche sul ritrovamento di oggetti riconducibili all'imbrattamento, sono adeguatamente motivate e non travisate in modo macroscopico. Ha ritenuto fondate le valutazioni sulla esclusione della speciale tenuità e sulla negazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Trenord s.r.l., liquidate in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il reato è stato contestato in concorso; la Corte conferma la responsabilita in concorso sulla base del compendio probatorio

  • art. 639 cod. pen.

    Delitto contestato (imbrattamento/danneggiamento); i giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta a carico degli imputati

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    La notifica presso il difensore è valida quando l'imputato risulti irreperibile al domicilio dichiarato; la Corte ha ritenuto la notifica regolare in tale contesto

  • art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    citato come parametro di censura

    Criteri di ammissibilita e motivazione delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate perche la motivazione di merito è stata adeguata e non manifestamente illogica

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare inammissibili i ricorsi manifestamente infondati

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita (speciale tenuità del fatto); la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tale causa per il danno rilevante e per la valutazione complessiva del fatto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Uso per la sommaria esposizione dei motivi distinti; consente la riassunzione delle doglianze in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento per la condanna alle spese processuali e per la misura della sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso

Massime di principio

  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. è valida quando il ricorrente risulti irreperibile al domicilio dichiarato; l'irretroattivita di tale notifica puo essere contestata solo se l'irreperibilita non sussiste.
  • In caso di doppia conferma (condanna in primo e secondo grado) la Corte di Cassazione limita il sindacato di merito: può annullare per travisamento della prova solo se emerge un macroscopico o manifesto contrasto tra le motivazioni e il compendio probatorio.
  • La sentenza di appello che si raccorda alla motivazione di primo grado forma con essa un unico corpo argomentativo; ciò rende piu' difficile per la cassazione censurare la valutazione dei fatti, salvo vizi evidenti nella logica del ragionamento.
  • La valutazione di indizi e prove documentali (relazioni di servizio, dichiarazioni dei verbalizzanti, reperti) è lecita se è esplicitata e coerente: la mera qualifica di 'indizi' non inficia la decisione se i giudici spiegano il loro valore probatorio.
  • Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilita per particolare tenuita o delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi e specifici a favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi rende difficoltosa la concessione.
  • La declaratoria di inammissibilita in cassazione comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende), per cui le impugnazioni manifestamente infondate possono essere onerose.

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