Cassazione Civile, Sentenza n. 10894/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva rigettato l'appello del Comune contro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007 su nove fabbricati in comproprietà. Questioni principali: (i) se la domanda di variazione catastale presentata nel 2010 potesse produrre effetti retroattivi (quinquennio) anche per gli anni antecedenti al 2006; (ii) se i fabbricati non iscritti in catasto potessero essere considerati esenti per ruralità «di fatto» sulla base della locazione a una cooperativa agricola; (iii) vizi di motivazione e omessa considerazione di prove e oneri probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo; ha ritenuto che la domanda di variazione catastale ex art. 7, comma 2-bis D.L. 13/2011 non poteva retroagire oltre il quinquennio riferito alla sua entrata in vigore (coprendo gli anni 2006-2010) e quindi non poteva estendersi al 2005/2004 in relazione alla domanda presentata nel 2010. Ha inoltre affermato che per i fabbricati non iscritti in catasto l'esenzione ICI dipende dall'accertamento positivo dei requisiti di ruralità ai sensi dell'art. 9 D.L. 30/12/1993, gravando sul contribuente l'onere della prova, e che la CTR non ha adeguatamente motivato il riconoscimento della ruralità «di fatto» (in particolare rispetto alla locazione alla cooperativa e alla qualità di imprenditore agricolo). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 13 maggio 2011 n. 70, art. 7 comma 2-bis
i contribuenti avevano la facoltà ... di presentare ... una domanda di variazione della categoria catastale ... "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"
Consente, se tempestivamente esercitata, l'attribuzione retroattiva della ruralità per il quinquennio antecedente alla presentazione; tuttavia la retroattività opera solo in relazione a domande presentate dopo l'entrata in vigore della norma.
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13 comma 14-bis
le domande di variazione ... producevano "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"
Chiarisce l'efficacia delle domande di variazione ai fini del riconoscimento della ruralità, pur lasciando immutato il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.
D.M. 26 luglio 2012
Per il riconoscimento del requisito di ruralità ... è apposta una specifica annotazione ...
Regola le modalità di iscrizione/annotazione negli atti catastali per il riconoscimento della ruralità; l'annotazione è elemento formale decisivo.
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, art. 2 comma 5-ter
le domande di variazione catastale presentate ... e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
Ribadisce gli effetti retroattivi dell'annotazione catastale ma in relazione al periodo competente e alla data di presentazione della domanda.
D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, art. 9 comma 3-bis
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola ... in particolare destinate: ... d) all'allevamento e al ricovero degli animali; ... i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli ...
Elenca le fattispecie di fabbricati che possono qualificarsi come rurali; è normativa centrale per accertare la ruralità materiale degli immobili.
D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, art. 23 comma 1-bis
l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari ... per le quali ricorrono i requisiti di ruralità ...
Norma interpretativa che esclude dalla nozione di 'fabbricato' ai fini ICI le unità che soddisfano i requisiti di ruralità, rafforzando l'importanza della qualificazione catastale.
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2 comma 1 lett. a
Stabilisce il presupposto impositivo ICI: per essere soggetto a imposta il cespite deve essere un fabbricato, valutato anche in base all'ultimazione e utilizzabilità (iscrivibilità catastale).
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 nn. 3,4,5
Fondamento giuridico dei motivi di cassazione (violazione di norme di legge, pronuncia ultra/extra petitum, omesso esame di fatto decisivo).
Massime di principio
- La retroattività della variazione catastale per riconoscimento della ruralità è limitata al quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della norma che la disciplina: domande presentate prima dell'entrata in vigore non godono dello ius superveniens.
- Per i fabbricati non iscritti in catasto l'esenzione ICI per ruralità non scatta automaticamente: il contribuente deve provare la sussistenza dei requisiti di ruralità e il giudice tributario deve effettuare un accertamento motivato.
- La mera autocertificazione o la semplice locazione a una cooperativa agricola non sono di per sé sufficiente prova automatica della ruralità; occorre valutare la qualità soggettiva (imprenditore agricolo) e la destinazione effettiva dell'immobile.
- La classificazione catastale e l'annotazione negli atti catastali sono elementi decisivi per l'esclusione dall'imponibile; l'assenza di annotazione non esclude la possibilità di accertamento giudiziale ma richiede adeguata prova e motivazione.
- Le decisioni dei giudici di merito devono contenere una motivazione esplicita e congrua quando riconoscono la ruralità di fatto; carenze motivazionali possono portare alla cassazione e al rinvio.
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