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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/11/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la restituzione proposto da Poerio Pasquale avverso il decreto del 03/03/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro relativo al sequestro preventivo di numerosi beni (mobili, immobili, quote societarie, imprese e complessi aziendali, tra cui la societa' "Il Quadrifoglio"), contestati come riconducibili a Poerio Fernando e Cozza Aurora. Il ricorrente aveva fatto valere di essere terzo rispetto alla misura reale, di essere stato reintegrato nel possesso e nel ruolo di amministratore a seguito di annullamento con sentenza assolutoria per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., e denunciato l'assenza di motivazione sull'intestazione fittizia e il mancato rispetto dei principi fissati nella sentenza rescindente; inoltre ha lamentato violazione del diritto di proprieta' e vizi di motivazione dei provvedimenti di sequestro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando gravi lacune motivazionali dell'ordinanza impugnata, in particolare l'assenza di elementi specifici e argomentati circa l'interposizione fittizia e le ragioni per ritenere che la societa' "Il Quadrifoglio" fosse strumento dell'attivita' delittuosa. Ha dunque annullato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro e rinviato il procedimento al medesimo Tribunale per un nuovo giudizio, richiedendo una motivazione puntuale sulle questioni indicate dalla sentenza rescindente.

Norme richiamate

  • artt. 627 - 125, comma 3 c.p.p.

    ricorso deduce violazione di legge (artt. 627 - 125, comma 3 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione

    norme richiamate in relazione all'impugnazione e alla corretta motivazione dei provvedimenti cautelari e delle impugnazioni avverso misure reali; il vizio denunciato riguarda l'inammissibilita' del ricorso per carenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 416-bis c.p.

    il ricorrente era stato assolto per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

    la pronuncia di assoluzione del ricorrente incide sulla sua posizione rispetto alle misure reali e giustifica una verifica puntuale prima di ritenere sussistente l'intestazione fittizia

  • art. 42 Cost.

    violazione dell'art. 42 Cost. in tema di inviolabilita' del diritto di proprieta'

    richiama la necessita' di contemperare le esigenze cautelari con la tutela del diritto di proprieta', imponendo motivazioni precise quando si incidono diritti patrimoniali

  • art. 324, co. 5 c.p.p.

    rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

    norma che disciplina la competenza e la procedura in caso di annullamento con rinvio, prescrivendo il nuovo esame del giudice di merito

  • principio della "funzione servente" del procedimento cautelare

    il procedimento cautelare ha una funzione servente rispetto al procedimento di merito

    principio giurisprudenziale secondo cui il giudice cautelare deve tenere conto degli accertamenti di merito ma, quando la decisione di merito non abbia approfondito o motivato specifiche questioni (es. interposizione fittizia), il giudice della cautela non puo' limitarsi a richiamare pedissequamente la sentenza di merito: e' comunque necessario un esame e una motivazione autonoma e specifica

Massime di principio

  • Se il ricorrente e' stato reintegrato nel possesso dei beni a seguito di annullamento e/o assoluzione, egli puo' essere considerato terzo rispetto alla misura reale e legittimato a proporre ricorso per la restituzione.
  • Il giudice che ordina o conferma misure reali deve motivare in modo specifico e puntuale quando sostiene l'esistenza di un'intestazione fittizia: riscontri generici o riferimenti apodittici alla condanna di terzi non sono sufficienti.
  • La funzione "servente" del procedimento cautelare impone al giudice cautelare di tenere conto degli accertamenti di merito, ma non lo esonera dall'obbligo di fornire una motivazione autonoma sulle questioni controverse eventualmente non adeguatamente trattate nel giudizio di merito.
  • La tutela del diritto di proprieta' (art. 42 Cost.) richiede un bilanciamento e una motivazione accurata prima di incidere svantaggiosamente sui patrimoni, specialmente quando la titolarita' formale e' contestata come fittizia.
  • L'assenza di motivazione sufficiente nei provvedimenti cautelari e' causa di annullamento e rinvio per nuovo giudizio: in casi analoghi il giudice di rinvio dovra' esaminare e documentare gli elementi fattuali che giustificano il sequestro o la misura ablativa.

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