Cassazione Penale, Sentenza n. 34245/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pagnin ha proposto ricorso per cassazione contestando: 1) l'erronea applicazione della recidiva reiterata ritenendo che i precedenti non fossero irrevocabili nell'ordine richiesto; 2) vizi di motivazione circa l'applicazione concreta della recidiva (mancata verifica della anteriorità dei precedenti, del decorso del quinquennio e mancata valutazione comparativa tra i fatti); 3) manifesta illogicità nella determinazione della pena e nel discostamento dal minimo edittale; 4) violazione del principio di bis in idem per aver utilizzato gli stessi elementi per valutare la condotta e la capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando pronunce della Cassazione (anche di Sezioni Unite) che ammettono l'applicazione della recidiva reiterata anche in assenza di una precedente dichiarazione formale di recidiva, purché vi siano condanne irrevocabili anteriori rilevanti e motivate nel rapporto con il nuovo reato. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa il collegamento fra precedenti e fatto nuovo e legittima la determinazione della pena sopra il minimo. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3000.
Norme richiamate
Codice penale, art. 99 (recidiva)
art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva reiterata può essere riconosciuta anche in assenza di una precedente dichiarazione formale di recidiva; è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, adeguatamente motivate, mostrano una maggiore pericolosità rispetto al reato giudicato
Codice penale, artt. 132 e 133 (determinazione della pena)
artt. 132 e 133 cod. pen.
La gradazione della pena e la applicazione di aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti di motivazione logica e conforme ai criteri legali; la Cassazione non sostituisce la valutazione del merito se sorretta da motivazione adeguata
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso per colpa, la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La recidiva reiterata può essere riconosciuta anche senza una precedente sentenza che dichiari formalmente la recidiva semplice; è sufficiente che al momento del fatto vi siano condanne definitive anteriori che, adeguatamente motivate, mostrino una maggiore pericolosità sociale rispetto al reato in giudizio
- Il giudice deve compiere una valutazione relazionale e concreta fra i precedenti irrevocabili e il nuovo fatto: non basta la mera esistenza di precedenti, occorre motivare perché il nuovo reato esprima una maggiore colpevolezza o attitudine a delinquere
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manchevole, illogica o arbitraria, non per rivedere apprezzamenti di merito adeguatamente motivati
- L'uso degli stessi elementi di fatto per descrivere la gravità del reato e per valutare la pericolosità del soggetto non configura automaticamente violazione del divieto di bis in idem: sono valutazioni distinte, una attinente al fatto storico e l'altra alla personalità e propensione del reo
- Ricorsi che ripropongono questioni già esaminate e decise in precedenti pronunce di legittimità (o in precedenti annullamenti) possono essere dichiarati inammissibili; è importante portare davanti alla Cassazione novità giuridiche o vizi formali rilevanti
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