Cassazione Civile, Sentenza n. 22921/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS aveva rifiutato la NASpI a Scalisi per l'omessa comunicazione, nei termini, della qualità di socio e consigliere di amministrazione della società IPULCINI s.r.l. e del reddito presuntivamente derivante da tale carica. Scalisi aveva impugnato il rifiuto ottenendo accoglimento in primo grado e in appello. L'INPS ha quindi ricorso in Cassazione chiedendo la riforma della sentenza, deducendo violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. n.22/2015 (decadenza per omissione di comunicazione di attività lavorativa autonoma) e richiamando la giurisprudenza recente che estende la fattispecie di decadenza anche alle attività preesistenti non comunicate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Pur chiarendo che l'interpretazione per cui la decadenza per omissione di comunicazione può riguardare anche attività preesistenti svolte contemporaneamente al godimento della NASpI (in linea con precedenti indicazioni di questa Corte), la Corte ha rilevato che nel caso concreto non risultava accertato che Scalisi avesse effettivamente svolto un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale in favore della società di cui era consigliere. Pertanto, non potendo assimilare automaticamente la carica di consigliere all'esercizio di attività autonoma ai fini della decadenza, la sentenza impugnata è stata confermata. Compensate le spese e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne
Obbligo di comunicazione collegato allo svolgimento di un'attività autonoma o di impresa individuale; la Corte conferma che 'intraprenda' può essere inteso anche in senso non strettamente cronologico, permettendo di includere, a determinate condizioni, attività preesistenti ma svolte contemporaneamente al percepimento della NASpI
art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
decadenza dalla fruizione della NASpI in caso di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo
Prevede la sanzione della decadenza per l'omessa comunicazione; la Corte precisa che la decadenza mira a punire l'omessa comunicazione della contemporaneità tra trattamento e attività autonoma e può operare anche quando l'attività sia preesistente ma svolta contemporaneamente
art. 9, commi 2 e 3, d.lgs. n. 22/2015
il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti ha diritto di percepire la NASpI a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto
Richiama la regola procedurale che, in caso di rapporti preesistenti, impone comunicazioni entro 30 giorni dalla domanda; la Corte usa l'art.9 come argomento sistematico a sostegno della possibilità di applicare la decadenza anche per attività preesistenti non comunicate
Principio che autorizza l'interpretazione conforme all'intento del legislatore; utilizzato dalla Corte per sostenere un'interpretazione estensiva (non analogica) delle norme sulla decadenza
Principio che vieta l'interpretazione analogica delle norme in materia di decadenza; la Corte distingue tra interpretazione analogica (vietata) e interpretazione estensiva/diacronica coerente con la volontà del legislatore, ritenendo applicabile quest'ultima nei limiti esposti
art. 50, comma 1, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
La mera assimilazione fiscale dei compensi da cariche sociali ai redditi di lavoro dipendente non è sufficiente, ai fini della decadenza NASpI, per qualificare la carica come attività lavorativa autonoma o di impresa; è necessario l'accertamento di un'effettiva prestazione lavorativa autonoma o imprenditoriale
Cass. nn. 846 e 1053 del 2024
Giurisprudenza recente della Corte che sostiene la possibilità che la decadenza per omissione di comunicazione riguardi anche attività preesistenti se svolte contemporaneamente alla fruizione della prestazione e non comunicate
Cass. n. 11543 del 2024
Richiamata per l'idea che la norma possa essere meno espressiva ('minus dixit quam voluit') rispetto alla volontà del legislatore, giustificando un'estensione interpretativa
Cass. n. 10426 del 2018
Stabilisce che l'iscrizione alla Gestione separata per soci e consiglieri può prescindere dall'effettiva partecipazione all'attività imprenditoriale e che la sola carica di consigliere non equivale necessariamente a una prestazione autonoma
Cass. n. 6933 del 2024
Conferma il principio che non si può estendere la fattispecie di decadenza sulla base della sola assimilazione fiscale
Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e Cass. S.U. n. 11930 del 2010
Giurisprudenza di legittimità sulle regole di interpretazione delle norme eccezionali e sulle possibilità/limiti di estensione interpretativa rispetto all'analogia
Massime di principio
- La carica di consigliere di amministrazione di una SRL non equivale automaticamente, ai fini NASpI, all'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale: è necessario l'accertamento di una concreta prestazione e del relativo reddito.
- L'obbligo di comunicazione previsto dall'art.10 d.lgs. n.22/2015 e la sanzione di decadenza ex art.11 possono riguardare anche attività preesistenti se svolte contemporaneamente alla percezione della NASpI e non comunicate nei termini, purché sussistano i presupposti fattuali (secondo la giurisprudenza recente).
- La mera assimilazione fiscale (art.50 T.U. 917/1986) dei compensi da cariche sociali ai redditi da lavoro dipendente non è sufficiente a far scattare la decadenza; occorre prova della natura lavorativa autonoma dell'attività svolta.
- Se l'attività autonoma è iniziata dopo l'inizio della NASpI, l'obbligo di informare l'INPS sorge entro un mese dall'inizio dell'attività; se l'attività era già in essere al momento della domanda, è necessario valutare le disposizioni che impongono comunicazioni entro termini dalla domanda (es. 30 giorni) e la relativa giurisprudenza.
- L'onere probatorio circa l'effettivo svolgimento dell'attività e la percezione di redditi spetta all'ente che invoca la decadenza (INPS); senza accertamento concreto la sanzione non può essere applicata.
- Nelle controversie su decadenza per omissione di comunicazione è utile verificare sia la normativa specifica (artt. 9-11 d.lgs. 22/2015) sia la giurisprudenza recente della Cassazione per comprendere i limiti tra interpretazione estensiva e analogia vietata.
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