Cassazione Civile, Sentenza n. 22910/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ILVA ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua domanda volta a dichiarare illegittima l'imputazione, sulla sua posizione assicurativa, del riconoscimento di malattie professionali denunciate da Fintecna per sei lavoratori che non avrebbero mai prestato servizio per ILVA. La ricorrente chiedeva il recupero delle somme versate all'INAIL per la rideterminazione del premio (circa euro 1.526.524,00) e la rimodulazione del tasso di premio per l'anno 2008 (al 69 per mille) con restituzione complessiva di circa euro 2.096.946,28, sostenendo che gli oneri riguardavano periodi e rapporti di lavoro anteriori all'esistenza/attività della ricorrente e quindi non potevano gravare sulla sua posizione assicurativa
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto legittima la rideterminazione del tasso specifico aziendale operata dall'INAIL, affermando che il sistema tariffario è fondato su criteri attuariali e mutualistici e che il tasso specifico comprende anche oneri presunti e prestazioni relative a malattie professionali riconosciute, indipendentemente dalla responsabilità del datore di lavoro o dalle vicende di successione societaria. La Corte ha inoltre precisato che l'onere della prova circa l'illegittimità dell'addebito grava sul datore di lavoro che contesta la variazione in aumento e che la circostanza che i lavoratori non abbiano mai lavorato per l'attuale datore di lavoro non esclude, di per sé, l'imputazione degli oneri al fine dell'oscillazione del tasso. ILVA è stata condannata alle spese processuali come da dispositivo
Norme richiamate
art. 15 e ss., artt. 39-42
Disciplina il sistema assicurativo INAIL; stabilisce che le tariffe devono tenere conto dell'onere finanziario e affida la determinazione delle tariffe all'Istituto e la loro approvazione al Ministero. La Corte interpreta tali norme nel senso che il tasso aziendale è collegato al principio attuariale e mutualistico e può oscillare anche per oneri riferibili a periodi passati
Decreto ministeriale 18 giugno 1988
Stabilisce che il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri per infortuni o malattie professionali ancora da definire alla data di determinazione dei tassi; la Corte lo usa per confermare che gli oneri eventualmente non definitivamente quantificati entrano nel calcolo del tasso
Decreto ministeriale 12 dicembre 2000 (d.m. n.10561/2000)
Regola le modalità di calcolo del tasso specifico aziendale (oneri/retribuzioni sul periodo di riferimento) e prevede che gli oneri presunti siano calcolati su base nazionale e attribuiti con criterio statistico-attuariale; l'art.25 disciplina le oscillazioni del tasso e la loro applicazione anche in caso di variazioni soggettive e oggettive degli assicurati
Decreto ministeriale 27 febbraio 2019
Conferma e aggiorna i criteri di applicazione delle tariffe e delle oscillazioni del tasso specifico: l'art.25 è richiamato per sottolineare il carattere normativo e vincolante delle regole di oscillazione
Decreto legislativo n.81 del 2008
Richiamato nella sua finalità prevenzionale: la disciplina delle oscillazioni del premio è coerente con la logica di prevenzione della sicurezza sul lavoro, incentivando comportamenti virtuosi
Massime di principio
- Il tasso specifico aziendale INAIL è calcolato su base attuariale e mutualistica: comprende sia oneri effettivamente sostenuti sia oneri 'presunti' (riserve) relativi a infortuni e malattie professionali, e tali oneri possono influire sul premio anche se gli eventi si riferiscono a periodi o datori di lavoro antecedenti o diversi per vicende societarie
- La successione o il cambio di proprietà/gestione dell'impresa non esonera automaticamente il nuovo soggetto dall'imputazione dell'aumento del tasso derivante da oneri connessi a eventi lavorativi verificatisi in epoche anteriori, se la lavorazione/rischio è la stessa
- L'assenza di responsabilità o colpa del datore di lavoro nella genesi dell'infortunio o della malattia non incide, di per sé, sulla determinazione dell'oscillazione in aumento del tasso: il meccanismo è basato sul verificarsi dell'evento e sul criterio probabilistico-attuaria
- Chi contesta l'aumento del tasso ha l'onere della prova (art. 2697 c.c.): il datore di lavoro deve dimostrare l'inefficacia giuridica del fatto costitutivo della pretesa INAIL o l'erroneità dell'attribuzione degli oneri alla sua posizione assicurativa
- Questioni di eventuale responsabilità diretta o di concorso di colpa possono avere rilievo solo in una successiva azione di rivalsa dell'INAIL verso terzi, non nella esclusione automatica dell'imputazione degli oneri ai fini del premio
- Per impugnare con successo una rideterminazione in aumento del tasso, le difese praticabili sono: provare che l'INAIL non ha effettivamente sostenuto gli oneri o che ha errato nel calcolo/attribuzione statistico-attuariale, o dimostrare fattualmente che gli eventi non rientrano nella categoria di lavorazione per la quale è stato calcolato il tasso
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