Cassazione Civile, Sentenza n. 22907/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva ritenuto non dovute le somme richieste a titolo di contributi (avviso di addebito di € 666.042,24) perché aveva giudicato tardiva la produzione, da parte dell'INPS, del CCNL indicato come "contratto leader" per la determinazione del minimale contributivo. L'INPS deduceva violazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c., sostenendo che il contratto collettivo prodotto, sebbene fuori termine, era decisivo per dirimere l'incertezza sui fatti e che il giudice di merito avrebbe dovuto acquisirlo mediante i poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato il principio per cui, nel giudizio sul minimale contributivo, il giudice (anche in appello) ha il dovere di esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c. per acquisire il CCNL indicato dalla parte onerata della prova quando la relativa produzione è decisiva per risolvere l'incertezza sui fatti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Riferimento al termine e alle conseguenze della produzione documentale: la sentenza ricava che la produzione tardiva non è di per sé ostativa all'acquisizione se il documento è decisivo e allegato negli atti introduttivi.
Individua i poteri istruttori officiosi del giudice; la Cassazione afferma che il giudice deve esercitarli quando l'acquisizione del CCNL è indispensabile per dissipare l'incertezza sui fatti rilevanti.
Consente l'ammissione di mezzi di prova nuovi in appello se ritenuti indispensabili; la Corte sottolinea che il deposito tardivo di atti non preclude automaticamente la loro acquisizione in appello.
art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 (conv. L. n. 389/1989)
Individua il "minimale contributivo" per le cooperative; la determinazione della retribuzione parametro per il minimale dipende dal contratto collettivo applicabile (contratto leader).
Massime di principio
- Il giudice del lavoro (in primo grado e in appello) ha il dovere di esercitare i poteri istruttori d'ufficio per acquisire contratti collettivi indicati dalle parti quando tali documenti sono decisivi per risolvere l'incertezza sui fatti.
- La produzione tardiva di un contratto collettivo non comporta automaticamente esclusione: va valutata la sua indispensabilità ed efficacia a dissipare l'incertezza sulle pretese dedotte.
- Nel calcolo del minimale contributivo delle cooperative, l'individuazione del "contratto leader" è centrale: l'ente creditore (es. INPS) ha l'onere di provare la sussistenza della fonte collettiva su cui si basa il credito contributivo.
- Se il rigetto della pretesa contributiva dipende dall'assenza della fonte contrattuale prodotta tardivamente, il giudice di merito deve verificare concretamente il contenuto del contratto e non limitarsi a dichiararne la tardività formale.
- Nei giudizi in materia previdenziale il principio di ricerca della verità può prevalere sul mero principio dispositivo, giustificando l'ammissione di prove fuori termine se ciò è necessario per una decisione corretta.
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