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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22909/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha chiesto la ripetizione delle somme versate all'IPSEMA/INAIL a titolo di premio supplementare per la copertura facoltativa del rischio guerre e pirateria (periodo 2008-2013). La tesi era che tale rischio fosse già ricompreso nella copertura obbligatoria (artt. 2 e 3 d.P.R. n.1124/1965) e che la successiva ricognizione operata dall'INAIL con la circolare n.9/2013 ne dimostrasse l'inclusione nel premio ordinario con efficacia retroattiva, rendendo quindi prive di causa e ripetibili le somme pagate a titolo di sovrapremio istituito con la deliberazione IPSEMA n.27/2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la delibera IPSEMA n.27/2008 costituiva un atto di normazione secondaria legittimo che ha istituito un'assicurazione supplementare facoltativa per il rischio pirateria e guerra; la soppressione dell'IPSEMA e il trasferimento di funzioni all'INAIL (legge di conversione n.122/2010) non annullano retroattivamente i rapporti e i pagamenti effettuati sotto la regolazione allora vigente. La circolare INAIL n.9/2013 è stata qualificata come atto interpretativo/ricognitivo con efficacia prospettica e, pertanto, non poteva produrre effetti retroattivi tali da rendere indebito il pagamento del sovrapremio effettuato prima del 31.01.2013. Ne consegue che le somme versate non sono ripetibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.1124/1965 (Testo unico infortuni sul lavoro), artt. 2 e 3

    Gli artt. 2 e 3 definiscono l'ambito della copertura obbligatoria; la Corte ha ritenuto che l'istituzione di un premio supplementare da parte dell'IPSEMA per rischio guerra/pirateria rientrasse nella disciplina e nelle scelte gestionali dell'ente e non fosse automaticamente assorbita nella tariffa ordinaria con efficacia retroattiva.

  • d.P.R. n.1124/1965, art. 127

    Disciplina delle Casse (come l'ex IPSEMA) e attribuzione della capacità normativa secondaria; la delibera IPSEMA n.27/2008 è stata qualificata come atto di normazione secondaria ai sensi di tale disposizione.

  • d.P.R. n.1124/1965, art. 40

    Prevede il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe per l'INAIL e disciplina dei premi; la Corte ha distinto le competenze normative e tariffarie dell'INAIL rispetto a quelle delle Casse precedenti.

  • art. 2033 c.c. (indebito)

    Il vizio di causa (indebito) rispetto ai premi versati non è stato riscontrato: i pagamenti erano fatti in esecuzione di un regime facoltativo e valido, quindi non ripetibili ai sensi dell'art.2033.

  • art. 1 delle preleggi / principio di gerarchia delle fonti

    La doglianza che la delibera IPSEMA e la circolare INAIL fossero 'contra legem' è stata ritenuta infondata: l'atto di normazione secondaria è stato considerato coerente con le attribuzioni normative e con il sistema normativo di riferimento.

  • Delibera IPSEMA n.27/2008

    Atto istitutivo dell'assicurazione supplementare facoltativa per guerra e pirateria; la Corte ne ha riconosciuto la validità e l'efficacia esterna fino a eventuale annullamento.

  • Circolare INAIL n.9 (o n.13) del 2013

    Qualificata come circolare interpretativa/ricognitiva dell'INAIL con efficacia prospettica: non idonea a produrre effetti retroattivi che rendano indebito il pagamento dei sovrapremi versati in epoca anteriore.

  • Legge di conversione n.122/2010 (d.l. n.78/2010)

    Ha disposto la soppressione dell'IPSEMA e il trasferimento di funzioni all'INAIL; la Corte ha rilevato che tale trasferimento non cancella retroattivamente gli atti e i rapporti disciplinati dall'IPSEMA.

  • d.P.R. n.115/2002, art.13, co.1-quater

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti/processi sanzionatori o contributivi finali (richiamata nel dispositivo per presupposti processuali di versamento), citata nel provvedimento di condanna alle spese.

Massime di principio

  • Le circolari amministrative interpretative (anche se estensive) hanno normalmente efficacia prospettica e non producono di regola effetti retroattivi idonei a creare un'obbligazione di restituzione delle somme versate prima della loro emanazione.
  • I pagamenti effettuati in forza di atti amministrativi di normazione secondaria validi (es. delibere di casse previdenziali) non sono considerati indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c. salvo che l'atto sia stato successivamente annullato o dichiarato invalido.
  • La soppressione o il riassetto di un ente previdenziale e il trasferimento di funzioni a un altro ente non annullano automaticamente i rapporti giuridici e gli effetti degli atti emanati dall'ente sopresso; per ottenere restituzioni è necessario dimostrare l'illegittimità/annullamento dell'atto che ha imposto o disciplinato il pagamento.
  • L'istituzione di premi supplementari per rischi particolari è uno strumento amministrativo-finanziario ordinario per preservare l'equilibrio attuariale e far gravare il costo sui soggetti esposti; la loro abolizione successiva non implica, di regola, obbligo restitutorio per i periodi anteriori.
  • Chi contesta la ripetizione di somme versate deve puntare su vizi di illegittimità dell'atto che ha determinato l'obbligo di pagamento (annullamento, nullità) o dimostrare in modo chiaro la retroattività di un nuovo regime giuridico: mere interpretazioni o ricognizioni successive non bastano.

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