Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22897/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

P.B. chiedeva l'adeguamento della rendita da infortunio in itinere dal 30% al 48% per una patologia epatica che si sarebbe manifestata molti anni dopo l'infortunio del 1975 e che l'INAIL collegava alle trasfusioni effettuate in occasione dell'infortunio. Tribunale e Corte d'appello avevano dichiarato la domanda prescritta ai sensi dell'art. 83 d.P.R. n.1124/1965 (termine decennale), ritenendo che il peggioramento rientrasse nella naturale evoluzione dei postumi dell'infortunio e che l'art. 80 (unificazione delle rendite per nuovo infortunio/concausa) non fosse applicabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che il termine decennale dell'art. 83 si applica solo all'aggravamento che costituisce naturale evoluzione dello stato morboso originario. Se il maggior grado di inabilità dipende da una concausa sopravvenuta ma causalmente collegata all'infortunio (qui: la trasfusione con latenza della malattia), l'evento sopravvenuto non rientra nella stabilizzazione dei postumi e deve essere valutato con la disciplina dell'art. 80 (unificazione e rideterminazione della rendita). Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 83 d.P.R. n. 1124/1965

    Il termine decennale per la revisione della rendita si riferisce esclusivamente all'aggravamento identificabile come naturale evoluzione dello stato morboso originario; non si applica quando il peggioramento dipende da una concausa sopravvenuta non prevedibile.

  • art. 80 d.P.R. n. 1124/1965

    Norma che consente l'unificazione in un'unica rendita delle inabilità derivanti da eventi diversi (nuovo infortunio o concausa) quando le conseguenze vanno valutate unitariamente; applicabile anche se la concausa è sopravvenuta ma causalmente collegata all'infortunio originario.

  • art. 13 comma 6 d.lgs. n. 38/2000

    Prevede ipotesi specifiche per menomazioni/malattie infettive e la possibilità di valutare aggravamenti anche oltre i termini ordinari; la Corte richiama la necessità di verificare la natura temporale e la riconducibilità della malattia alla concausa antecedente all'entrata in vigore della norma.

  • art. 38 Cost.

    Principio costituzionale di tutela della salute e della protezione sociale che orienta l'interpretazione favorevole all'assicurato nell'accertamento dei diritti alla prestazione.

  • Corte Cost. n. 46/2010

    Richiamata in merito al principio che occorre considerare tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato; supporta l'idea che concause sopravvenute e causalmente collegate vanno valutate unitariamente.

  • sentenza Cassazione n. 1048/2018

    Giurisprudenza di riferimento che distingue tra stabilizzazione naturale dei postumi e aggravamento dovuto a concausa sopravvenuta, principio ripreso e confermato dalla Corte nel caso di specie.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norme procedurali invocate per vizio di diritto e violazione di norme applicabili al caso; utilizzate per proporre i motivi di ricorso in Cassazione.

  • art. 113 c.p.c. e art. 101 Cost.

    Richiamati in relazione ai limiti della valutazione in giudicato e al principio nemo novit curia (doglianze relative a deduzioni non valutate o novità in giudizio).

  • art. 2935 c.c.

    Norma sul decorso della prescrizione; citata nel quadro delle doglianze sulla decorrenza del termine prescrizionale rispetto alla conoscenza della malattia.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra aggravamento come naturale evoluzione dei postumi e aggravamento dovuto a concausa sopravvenuta: il primo può essere precluso dal decorso del termine di stabilizzazione (art.83), il secondo va valutato secondo l'art.80 e non è automaticamente escluso dalla prescrizione decennale.
  • Quando una patologia si manifesta tardivamente ma è causata da un evento connesso all'infortunio (es. trasfusioni, interventi eseguiti per curare l'infortunio), verificare la causalità della concausa: se è causalmente dipendente dall'infortunio, la relativa menomazione può essere unificata alla rendita originaria ai sensi dell'art.80.
  • Per le malattie infettive o patologie a lunga latenza, considerare le norme speciali (es. art.13 d.lgs. n.38/2000) e la decorrenza del termine dal momento in cui il danno è conoscibile con l'ordinaria diligenza; la semplice scoperta tardiva non esclude automaticamente il diritto se sussiste una concausa collegata.
  • In caso di dubbio, la ricostruzione medico-legale e il rapporto di causalità sono determinanti: documentare il nesso causale tra infortunio, terapie correlate (es. trasfusioni) e insorgenza della malattia per ottenere la valutazione ex art.80.
  • Se la domanda viene respinta per decorso del termine ai sensi dell'art.83, valutare l'opportunità di impugnazione in Cassazione fondandosi sulla giurisprudenza che ammette l'applicazione dell'art.80 per concause sopravvenute e sulla tutela costituzionale della salute (art.38 Cost.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.